Skip to content Skip to footer

AI Act, la regolamentazione europea entra nella fase decisiva

Alessandra Carlo

Alessandra Carlo

Laureata in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore con esperienze maturate nell'ambito della professione forense. Fa parte del Centro Studi di Sef Consulting
ai act
Preferisci ascoltare? Clicca play!
Getting your Trinity Audio player ready...

Dal 2 agosto 2026 diventano operative le principali regole europee sulla trasparenza dei contenuti artificiali, sulla vigilanza e sulle sanzioni. Gli obblighi più onerosi per i sistemi ad alto rischio sono stati però rinviati al 2027 e al 2028. Dietro il nuovo calendario si confrontano tre diverse idee di innovazione: quella europea fondata sulla regolamentazione preventiva, quella italiana centrata sulla responsabilità umana, quella statunitense orientata alla competizione tecnologica.

Per quasi due anni il 2 agosto 2026 è stato presentato come il giorno della piena applicazione dell’AI Act, il regolamento con cui l’Unione europea ha provato a costruire la prima disciplina organica e orizzontale dell’intelligenza artificiale. Alla vigilia di quella data la descrizione deve essere corretta.

Il 2 agosto entreranno effettivamente in applicazione disposizioni molto importanti. Diventeranno operative le regole sulla trasparenza dei sistemi che interagiscono con le persone, dei deepfake e di determinati contenuti generati artificialmente. Si consolideranno inoltre i poteri di vigilanza e sanzione relativi alle disposizioni già applicabili e ai modelli di intelligenza artificiale di uso generale. Non entrerà invece pienamente in funzione il cuore più complesso dell’architettura originaria: quello dedicato ai sistemi ad alto rischio. Il Digital Omnibus approvato dalle istituzioni europee ne ha rinviato una parte al 2 dicembre 2027 e un’altra al 2 agosto 2028.

Agosto 2026 resta quindi una soglia fondamentale ma per una ragione diversa da quella inizialmente immaginata. È il momento nel quale l’intelligenza artificiale dovrà cominciare a rendersi riconoscibile, documentabile e imputabile. Non è ancora il completamento della regolamentazione europea: è l’inizio della sua prova operativa.

Una legge sulla distribuzione del potere

L’AI Act, formalmente Regolamento europeo 2024/1689, è entrato in vigore il 1° agosto 2024. Il suo obiettivo dichiarato è favorire lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili tutelando contemporaneamente salute, sicurezza, diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto. A differenza di una legge concentrata su una singola tecnologia, il regolamento costruisce una disciplina orizzontale, applicabile a settori e utilizzazioni differenti.

La sua peculiarità più evidente è l’approccio fondato sul rischio. La tecnologia non viene considerata lecita o illecita in astratto. Gli obblighi dipendono dall’uso concreto, dal contesto, dalle persone coinvolte e dalla capacità del sistema di incidere sui loro diritti.

Questa impostazione rivela la vera natura politica del regolamento. L’AI Act non disciplina soltanto programmi informatici: regola la possibilità che un’organizzazione deleghi a un sistema automatizzato la classificazione di una persona, la valutazione di un lavoratore, l’accesso a un servizio essenziale, la selezione di uno studente, il controllo di una frontiera, la concessione di un credito o la produzione di informazioni destinate all’opinione pubblica.

La questione centrale è stabilire chi risponde quando un sistema influenza una decisione, su quali dati si fonda, quali possibilità di controllo possiede la persona interessata e quanto potere può essere trasferito dal giudizio umano al calcolo probabilistico.

La piramide dei rischi

Alla base dell’AI Act vi è una struttura articolata in differenti livelli. Il primo riguarda gli utilizzi considerati incompatibili con i valori europei. Tra le pratiche vietate rientrano alcune forme di manipolazione subliminale o ingannevole, lo sfruttamento delle vulnerabilità delle persone, il social scoring, alcune applicazioni di polizia predittiva, la creazione indiscriminata di banche dati facciali mediante raccolta di immagini da internet e determinate forme di riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Questi divieti sono applicabili dal 2 febbraio 2025.

Il secondo livello è costituito dai sistemi ad alto rischio. Sono applicazioni che possono incidere in modo rilevante sulla sicurezza o sui diritti fondamentali: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, accesso a servizi pubblici o privati essenziali, attività di polizia, gestione delle migrazioni, amministrazione della giustizia e processi democratici. Per questi sistemi il regolamento prevede gestione continua del rischio, qualità e governance dei dati, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, supervisione umana, sicurezza informatica, accuratezza, robustezza e monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Un terzo livello riguarda gli obblighi di trasparenza. Una persona deve poter comprendere quando sta interagendo con un sistema artificiale. I contenuti sintetici devono, in determinati casi, essere contrassegnati in un formato leggibile dalle macchine. I deepfake devono essere dichiarati. Anche un testo generato o manipolato dall’intelligenza artificiale e destinato a informare il pubblico su questioni di interesse generale può richiedere una specifica comunicazione, soprattutto quando manca una revisione umana o una responsabilità editoriale effettiva. Queste disposizioni, contenute principalmente nell’articolo 50, diventeranno applicabili il 2 agosto 2026.

La maggioranza delle applicazioni quotidiane resta invece nell’area del rischio minimo o nullo. Correttori automatici, filtri antispam e sistemi di raccomandazione elementari non sono quindi soggetti agli adempimenti più onerosi dell’AI Act, salvo che le loro caratteristiche o modalità di utilizzo li facciano rientrare in una categoria superiore. Restano comunque applicabili le altre norme pertinenti.

Una regolamentazione dell’intera catena del valore

Un altro elemento distintivo è la distribuzione delle responsabilità lungo la filiera. Il regolamento distingue tra fornitori, utilizzatori professionali o deployer, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati.

Il fornitore sviluppa un sistema o lo immette sul mercato con il proprio nome. Il deployer lo utilizza nell’ambito della propria attività. Questa distinzione è essenziale: un’impresa, un ente pubblico, un’università o una struttura sanitaria possono non aver sviluppato alcun modello, ma assumere comunque obblighi specifici nel momento in cui lo utilizzano per valutare persone, fornire servizi o supportare decisioni.

La responsabilità non può essere interamente trasferita al produttore mediante un contratto o una clausola standard. Chi acquista e utilizza una soluzione deve comprendere la propria posizione giuridica, le finalità dell’impiego, i dati utilizzati, le possibilità di supervisione e le conseguenze prodotte.

La disciplina ha inoltre una portata extraterritoriale. Può applicarsi anche a operatori stabiliti fuori dall’Unione quando i loro sistemi vengono immessi sul mercato europeo o quando i risultati prodotti sono utilizzati nell’Unione. È la logica già sperimentata con il GDPR: l’Europa prova a trasformare la dimensione del proprio mercato in capacità regolativa globale.

Il problema dei modelli di uso generale

L’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa ha obbligato l’Unione a introdurre una disciplina specifica per i modelli di intelligenza artificiale di uso generale, indicati con l’acronimo GPAI. Si tratta dei grandi modelli capaci di svolgere un insieme ampio di compiti e di essere integrati in prodotti e servizi differenti.

Per questi modelli sono previsti obblighi relativi alla documentazione tecnica, alle informazioni da fornire agli operatori che li integrano nei propri sistemi, alla politica di rispetto del diritto d’autore e alla pubblicazione di una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento. I modelli con rischio sistemico sono inoltre sottoposti a valutazioni, analisi delle vulnerabilità, gestione degli incidenti e misure di sicurezza più rigorose. Gli obblighi per i nuovi modelli sono applicabili dal 2 agosto 2025, mentre dal 2 agosto 2026 diventano pienamente operativi i poteri di controllo e sanzione della Commissione e dell’AI Office. Per i modelli già presenti sul mercato prima dell’agosto 2025 è previsto un periodo transitorio fino al 2027.

L’Unione ha accompagnato le norme con un Codice di buone pratiche volontario. Tra i soggetti che hanno aderito figurano, con differenti impegni, aziende statunitensi ed europee come Amazon, Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI, IBM e Mistral. L’adesione può facilitare la dimostrazione della conformità e aumentare la certezza giuridica senza sostituire gli obblighi previsti dal regolamento.

Questa parte dell’AI Act è particolarmente significativa perché sposta la regolamentazione dal singolo uso finale verso l’infrastruttura tecnologica. Il modello generale può non prendere direttamente una decisione su un lavoratore o un paziente ma alimentare centinaia di applicazioni che lo faranno.

Che cosa accade davvero il 2 agosto 2026

Il calendario dell’AI Act è progressivo. I primi divieti, le definizioni fondamentali e l’obbligo di promuovere un’adeguata alfabetizzazione del personale sono applicabili dal febbraio 2025. Nell’agosto dello stesso anno sono diventate operative la governance europea e la disciplina dei nuovi modelli di uso generale.

Dal 2 agosto 2026 acquistano piena rilevanza soprattutto quattro aree: la trasparenza prevista dall’articolo 50, i poteri di vigilanza e sanzione, le competenze delle autorità nazionali e dell’AI Office e una parte delle misure a favore dell’innovazione.

Un chatbot deve rendere comprensibile all’utente che l’interazione avviene con un sistema artificiale, quando ciò non sia già evidente. I fornitori di sistemi che producono contenuti sintetici devono utilizzare marcature idonee a facilitarne l’identificazione. Chi pubblica deepfake deve dichiararne la natura artificiale. L’uso di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica richiede comunicazioni specifiche alle persone coinvolte.

Per i mezzi di informazione, gli editori, le agenzie di comunicazione e le piattaforme assume particolare rilievo la disposizione sui testi destinati a informare il pubblico su materie di interesse generale. Quando un contenuto viene generato o manipolato artificialmente e pubblicato senza revisione umana o senza un soggetto che ne assuma la responsabilità editoriale, la natura artificiale deve essere resa riconoscibile. La presenza di una reale verifica redazionale modifica il quadro giuridico ma non elimina l’opportunità di adottare politiche interne di tracciabilità.

L’AI Act trasforma così la trasparenza da scelta reputazionale a requisito regolativo. Non impone di pubblicare ogni istruzione impartita a un modello e non equipara qualsiasi correzione automatica a un contenuto artificiale, chiede però che l’origine sintetica non venga utilizzata per ingannare il destinatario o occultare l’assenza di una responsabilità umana.

Gli obblighi reali dal 2 agosto e le conseguenze per chi non si adegua

Dal 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza già descritti saranno accompagnati da un sistema di vigilanza concretamente operativo. Gli operatori soggetti agli obblighi applicabili dovranno essere in grado di dimostrare le misure adottate. Per imprese e amministrazioni una mappatura dei sistemi utilizzati, delle finalità e delle responsabilità interne rappresenta quindi il presupposto operativo per valutare la propria posizione e documentare l’adempimento. Assumerà inoltre maggiore rilievo l’obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, applicabile dal febbraio 2025: la formazione dovrà essere proporzionata alle competenze del personale, alle modalità di impiego dei sistemi e ai rischi per le persone coinvolte. Le autorità competenti potranno richiedere informazioni e documenti, svolgere verifiche e ispezioni, ordinare la correzione delle violazioni e, nei casi più gravi, limitare, sospendere o vietare l’utilizzo del sistema. Le violazioni degli altri obblighi previsti dal regolamento possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, al 3 per cento del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. Per le pratiche espressamente vietate il limite può raggiungere 35 milioni di euro o il 7 per cento del fatturato mondiale annuo, se superiore, mentre la trasmissione alle autorità di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti può essere punita fino a 7,5 milioni di euro o all’1 per cento del fatturato. Per le piccole e medie imprese si applica, entro i limiti stabiliti dal regolamento, il valore più favorevole tra l’importo fisso e quello percentuale. Si tratta comunque di massimali: la sanzione concreta dovrà tenere conto della gravità e della durata della violazione, dell’intenzionalità o della negligenza, delle dimensioni dell’operatore, della collaborazione prestata e delle misure correttive adottate. Alle conseguenze dell’AI Act potranno aggiungersi quelle derivanti dal GDPR, dalle norme sul lavoro, dalla tutela dei consumatori, dal diritto d’autore e dalla responsabilità civile.

Il rinvio che cambia l’AI Act

Il quadro originario prevedeva che nell’agosto 2026 diventassero applicabili anche gran parte degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio. Questa architettura è stata modificata dal Digital Omnibus, il pacchetto con cui l’Unione ha cercato di semplificare e coordinare le proprie regole digitali.

Gli obblighi relativi ai sistemi autonomi ad alto rischio elencati nell’Allegato III sono stati rinviati al 2 dicembre 2027. Quelli riguardanti sistemi integrati in prodotti regolamentati, compresi determinati dispositivi medici e macchinari, arriveranno al 2 agosto 2028. La scadenza per la piena disponibilità delle sandbox regolamentari nazionali è stata spostata all’agosto 2027. Sono inoltre previste scadenze transitorie specifiche per alcuni sistemi di generazione di contenuti già presenti sul mercato.

La causa immediata del rinvio è nota. Standard tecnici, modelli documentali e linee guida non erano disponibili con sufficiente anticipo. Le imprese avrebbero dovuto dimostrare la conformità a requisiti non ancora tradotti in parametri pienamente uniformi. I ritardi nel processo europeo di standardizzazione hanno quindi trasformato una questione tecnica in un problema politico.

Il rinvio era stato chiesto da una parte consistente dell’industria europea. Decine di grandi imprese avevano sollecitato una sospensione sostenendo che l’incertezza avrebbe penalizzato investimenti e competitività. Anche numerose associazioni tecnologiche hanno giudicato l’AI Act troppo complesso e sovrapposto ad altre discipline europee.

Le organizzazioni per i diritti digitali e la tutela dei consumatori hanno espresso la preoccupazione opposta. Secondo queste posizioni la semplificazione rischia di trasformarsi in una riduzione delle garanzie proprio mentre l’utilizzo dell’intelligenza artificiale si estende nei luoghi di lavoro, nei servizi pubblici e nell’informazione. Anche le autorità europee per la protezione dei dati hanno chiesto che il coordinamento normativo non produca arretramenti nella tutela dei diritti fondamentali.

Il dibattito europeo non oppone più semplicemente sostenitori e avversari della regolamentazione. La domanda è diventata più difficile: l’Europa è in grado di regolare una tecnologia più velocemente di quanto riesca a produrre standard, autorità competenti, infrastrutture, investimenti e capacità industriale?

L’AI Act rischia di produrre un “effetto Bruxelles” imponendo indirettamente standard globali, oppure un “collo di bottiglia Bruxelles” nel quale principi avanzati vengono rallentati dalla difficoltà di attuarli. Il risultato dipenderà meno dalla qualità astratta del regolamento e più dalla capacità amministrativa e tecnologica costruita intorno ad esso.

L’Italia: responsabilità umana e sovranità tecnologica

L’Italia ha affiancato al regolamento europeo la legge 23 settembre 2025, n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre dello stesso anno. Il Governo l’ha presentata come il primo quadro nazionale organico europeo dedicato all’intelligenza artificiale. La legge interviene su sanità, lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, professioni, istruzione, sport, sicurezza e diritto d’autore.

Il principio centrale è che l’intelligenza artificiale debba avere funzione strumentale e non sostitutiva della decisione umana. Il criterio appare con particolare forza nei settori nei quali sono coinvolti diritti fondamentali: attività giudiziaria, prestazioni sanitarie, rapporti di lavoro e procedimenti amministrativi.

La legge individua nell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e nell’Agenzia per l’Italia digitale due autorità nazionali di riferimento. L’ACN assume principalmente compiti di vigilanza, ispezione e sicurezza. AgID opera sul versante delle notifiche, della promozione dell’innovazione e dell’utilizzo responsabile. Il Garante per la protezione dei dati conserva competenze determinanti, soprattutto quando l’intelligenza artificiale tratta dati personali o viene impiegata in attività di polizia, giustizia, gestione delle frontiere e processi democratici.

Nel luglio 2026, durante l’esame delle disposizioni attuative, il presidente del Garante Pasquale Stanzione ha nuovamente insistito sulla necessità che la decisione umana rimanga effettiva e non si riduca alla ratifica formale del risultato prodotto dalla macchina. Il richiamo riguarda soprattutto gli squilibri di potere: un sistema può essere tecnicamente accurato e restare problematico quando la persona valutata non comprende il criterio utilizzato, non può contestare il risultato o non dispone di un interlocutore responsabile.

La posizione italiana combina quindi tre esigenze. La prima è la tutela della persona. La seconda è la sicurezza tecnologica e cibernetica. La terza è la costruzione di una capacità industriale nazionale. La legge prevede infatti una strategia periodica e strumenti finanziari destinati a imprese operanti nell’intelligenza artificiale, nella cybersicurezza e nelle tecnologie emergenti, con un impegno annunciato fino a un miliardo di euro.

Nella stampa italiana prevale tuttavia una preoccupazione operativa. Il rinvio delle regole sui sistemi ad alto rischio concede più tempo per l’adeguamento ma non elimina gli obblighi già applicabili né le responsabilità degli amministratori, dei datori di lavoro e delle pubbliche amministrazioni.

L’Italia si trova così in una posizione ambivalente. Ha anticipato la costruzione di un quadro nazionale e ha sottolineato la centralità dell’essere umano. Deve però evitare che la pluralità di autorità, competenze settoriali e procedimenti produca quella stessa frammentazione che il legislatore europeo dichiara di voler ridurre.

L’Europa tra fiducia e competitività

Nel dibattito europeo l’AI Act è stato inizialmente raccontato come l’equivalente tecnologico del GDPR: una disciplina capace di fissare standard mondiali e di trasformare la tutela dei diritti in un vantaggio competitivo basato sulla fiducia. Questa narrazione è stata progressivamente affiancata da una lettura più critica secondo la quale la forza regolativa europea non è stata accompagnata da un’analoga capacità tecnologica e industriale.

Per la Commissione e per il Consiglio il Digital Omnibus dovrebbe correggere sovrapposizioni e ritardi senza demolire l’impianto dell’AI Act. Per una parte dell’industria le modifiche restano insufficienti. Le imprese chiedono maggiore certezza sulle definizioni, coordinamento con GDPR, Data Act, Digital Services Act, norme sulla cybersicurezza e discipline settoriali, oltre a periodi di adeguamento più realistici. La critica riguarda il rischio che aziende europee rinuncino a sperimentare determinati sistemi prima ancora di conoscere la classificazione definitiva.

Per le organizzazioni civiche la pressione competitiva viene invece utilizzata per indebolire una disciplina che non ha ancora avuto il tempo di produrre effetti. In questa prospettiva attribuire all’AI Act la responsabilità del ritardo tecnologico europeo sarebbe prematuro: gli obblighi principali non erano ancora applicabili e non risultavano ancora sanzioni capaci di spiegare la distanza industriale dagli Stati Uniti.

Entrambe le letture contengono una parte di verità: una regolamentazione incompleta può generare incertezza e frenare gli investimenti, una deregulation competitiva può scaricare sui cittadini e sui lavoratori il costo degli errori, delle discriminazioni e dell’opacità. Il problema europeo consiste nel costruire un punto di equilibrio che non sia soltanto normativo ma industriale.

Il caso Stati Uniti: innovazione prima della regolamentazione

Negli Stati Uniti il punto di partenza è quasi opposto. Non esiste ancora un equivalente federale orizzontale dell’AI Act. La regolamentazione deriva da norme settoriali, poteri delle agenzie, provvedimenti degli Stati, cause giudiziarie, disposizioni sulla tutela dei consumatori, sul lavoro, sulla concorrenza e sui dati personali.

L’amministrazione Trump ha rafforzato una linea esplicitamente orientata alla leadership tecnologica. Nel gennaio 2025 la Casa Bianca ha ordinato la revisione delle politiche considerate ostacoli allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il successivo AI Action Plan ha indicato come priorità la riduzione dei vincoli, l’espansione delle infrastrutture, la disponibilità di energia e la capacità degli Stati Uniti di prevalere nella competizione globale, soprattutto rispetto alla Cina.

Nel dicembre 2025 la Casa Bianca ha inoltre promosso la costruzione di un quadro federale volto a limitare la frammentazione prodotta dalle leggi dei singoli Stati. La preoccupazione americana è che obblighi differenti in California, Colorado, Texas o New York generino un mosaico costoso per le imprese e rallentino lo sviluppo dei modelli.

Da Washington e dalla Silicon Valley l’AI Act viene osservato con tre obiezioni principali. La prima riguarda l’extraterritorialità: l’Europa pretende di imporre obblighi anche ad aziende che sviluppano i propri modelli negli Stati Uniti. La seconda riguarda la complessità e l’incertezza interpretativa. La terza è geopolitica: ogni costo aggiuntivo imposto alle aziende occidentali potrebbe favorire la concorrenza cinese.

La pressione politica e industriale americana si è inserita nel dibattito europeo sul rinvio rafforzando le richieste di semplificazione provenienti da una parte delle imprese. Le grandi piattaforme hanno contestato requisiti relativi a trasparenza, diritto d’autore, documentazione e rischio sistemico. Meta ha rifiutato di aderire al Codice di buone pratiche per i modelli di uso generale, mentre altre aziende statunitensi lo hanno sottoscritto, talvolta accompagnando l’adesione con riserve.

Il rapporto degli Stati Uniti con l’AI Act è quindi meno lineare di quanto possa apparire. Le aziende americane criticano la regolamentazione europea ma contemporaneamente la incorporano nei propri processi per non perdere l’accesso a un mercato di circa 450 milioni di persone. L’Europa dispone di meno grandi piattaforme ma conserva una significativa capacità di condizionare quelle straniere attraverso il proprio mercato.

Anche gli Stati Uniti, inoltre, non costituiscono un blocco deregolatorio uniforme. Governi statali, sindacati, associazioni per i diritti civili, autorità di tutela dei consumatori e gruppi professionali chiedono regole su discriminazioni algoritmiche, sorveglianza, lavoro, sanità e uso dei dati. La divergenza transatlantica riguarda soprattutto il metodo: l’Unione europea costruisce una cornice preventiva e generale, gli Stati Uniti preferiscono interventi settoriali, successivi o legati al danno concretamente prodotto.

Che cosa devono fare adesso imprese e amministrazioni

Il rinvio degli obblighi ad alto rischio non giustifica l’attesa. Entro agosto ogni organizzazione dovrebbe almeno conoscere i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati al proprio interno. Il primo rischio non è la sanzione, è non sapere che un servizio acquistato, un software gestionale, una piattaforma di selezione o un prodotto cloud contiene componenti di intelligenza artificiale.

Serve una mappatura dei sistemi, delle finalità, dei dati, dei fornitori e delle persone coinvolte. Occorre distinguere tra sviluppo e semplice utilizzo, verificare il ruolo ricoperto nell’ambito del regolamento, identificare i casi nei quali l’output contribuisce a decisioni su cittadini, lavoratori, clienti o utenti.

La formazione prevista dall’AI Act non può essere ridotta a un corso generico sul funzionamento di ChatGPT. L’alfabetizzazione richiesta deve essere proporzionata al ruolo, al contesto e ai rischi. Un addetto alla comunicazione deve conoscere le regole sui contenuti sintetici. Un responsabile delle risorse umane deve riconoscere i rischi di discriminazione e automazione della selezione. Un dirigente pubblico deve comprendere i limiti della delega algoritmica. Un tecnico deve documentare dati, versioni, controlli e incidenti.

Anche i contratti con i fornitori devono cambiare. Devono chiarire quale modello viene utilizzato, dove vengono trattati i dati, quali registrazioni sono disponibili, come vengono gestiti gli aggiornamenti, chi comunica gli incidenti, quali informazioni possono essere fornite alle autorità e quali garanzie esistono sul diritto d’autore e sulla sicurezza.

La vera prova europea

L’AI Act nasce da un’intuizione corretta: l’intelligenza artificiale non può essere governata soltanto attraverso le condizioni contrattuali stabilite dalle aziende che la producono. Quando una tecnologia incide su lavoro, credito, sanità, istruzione, informazione e democrazia, la società deve fissare limiti pubblici.

Il regolamento mostra però anche il limite di una politica europea troppo concentrata sulla norma e meno sulla capacità necessaria per renderla effettiva. Senza standard tecnici, personale competente, autorità coordinate, infrastrutture di calcolo, ricerca, capitale e imprese europee, la regolamentazione rischia di diventare una forma sofisticata di dipendenza.

Il 2 agosto 2026 non sarà il punto di arrivo dell’AI Act. Sarà il momento nel quale inizieremo a verificare se l’Europa è capace di trasformare i propri principi in procedure, controlli e comportamenti concreti.

Da quella data l’intelligenza artificiale dovrà, almeno in alcuni dei suoi utilizzi più visibili, dichiararsi. Dovrà segnalare la propria presenza, lasciare tracce, indicare responsabilità e accettare la possibilità di essere controllata.

SCOPRI ALTRI ARTICOLI IN EVIDENZA

Nuovi orizzonti

Dalla ricerca alla scala: SRIP 2026 e la nuova politica europea dell’innovazione
L’Europa continua a produrre ricerca di altissimo livello ma fatica a trasformarla in imprese capaci di crescere, tecnologie adottate dal…
Personae
Nasce Personae, l’acceleratore del welfare
Il bando sosterrà la crescita di startup in grado di sviluppare servizi e tecnologie innovative per il welfare rivolto alla…
Piccoli comuni, grande Novecento: la cultura come ritorno
Durante tutto l’arco del Novecento i piccoli comuni italiani sono stati una delle forme attraverso cui l’Italia ha raccontato se…

“La nostra mission consiste nel dotare i lettori di un magazine in grado di decifrare il vasto mondo della gestione d’impresa grazie a contenuti d’eccezione e alla collaborazione con enti pubblici e privati.”

“La nostra mission consiste nel dotare i lettori di un magazine in grado di decifrare il vasto mondo della gestione d’impresa grazie a contenuti d’eccezione e alla collaborazione con enti pubblici e privati.”

Resta aggiornato. Iscriviti alla Newsletter Acta.

Versione digitale della testata cartacea Acta Non Verba, registrata presso il Tribunale di Napoli n. 2815/2020 del 23/6/2020.
Direttore responsabile: Mariano Iadanza – Direttore editoriale: Errico Formichella – Sede legale: Viale Antonio Gramsci 13 – 80100 Napoli
Per comunicazioni e contatti scrivere a: redazione@actanonverba.it

ActaNonVerba ©2024 – Tutti i diritti riservati – Developed by Indigo Industries

ActaNonVerba ©2024
Tutti i diritti riservati
Developed by Indigo Industries

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.

Accedi o iscriviti alla piattaforma

Completa il Captcha risolvendo questo semplice problema:

Cliccando sul tasto "Iscriviti" sottintendi la lettura dell'informativa privacy ed il consenso alla memorizzazione dei tuoi dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
(Potrai cancellarli o chiederne una copia facendo esplicita richiesta a info@actanonverba.it)