Con il “decreto Aiuti” aumentano le aliquote per il Bonus formazione 4.0. Un aiuto in più per le imprese che decidono di investire in nuove competenze digitali.
di Giuseppe Strangolo
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 ha una storia piuttosto recente, ma comunque precedente al Pnrr. È stato infatti introdotto dalla legge di Bilancio 2018 e rappresenta una delle misure previste dal Piano Transizione 4.0 che ha l’intento di promuovere la trasformazione digitale dei processi produttivi e l’investimento in beni immateriali. L’obiettivo complessivo di questa misura è, fin dal suo esordio, quello di aiutare il tessuto produttivo italiano a svecchiare i suoi macchinari incoraggiando l’innovazione e lo sviluppo di nuove competenze tramite la formazione e la digitalizzazione, esattamente come è previsto dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Di recente il Bonus formazione 4.0 ha potuto usufruire di un incremento delle risorse a sua disposizione grazie al Dl 50/2022, il cosiddetto “decreto Aiuti”, che ha alzato le aliquote del credito d’imposta a vantaggio delle Pmi per progetti avviati a partire dal 18 maggio 2022, cioè dal giorno successivo all’emanazione del decreto.
Le nuove aliquote e i beneficiari
Si tratta di un incentivo piuttosto rilevante per tutte le imprese che si trovano ad affrontare importanti processi di cambiamento tecnologico e organizzativo. Il credito d’imposta per la formazione 4.0 va infatti a toccare tutte le imprese, indipendentemente dal settore economico o dalla forma giuridica.
Le nuove aliquote passano dal 50% al 70% per le spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300mila euro per le piccole imprese. Mentre, per quanto riguarda le medie imprese, l’aliquota cresce dal 40% al 50% per le spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro. Per quel che riguarda infine le grandi imprese, l’aliquota delle spese ammissibili ammonta al 30%, nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Il Mise avverte che, laddove i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Dl 17 maggio 2022, n. 50, non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
Le iniziative formative ammissibili
Le spese ammissibili al credito d’imposta solo le attività formative relative a vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Le principali tematiche della Formazione 4.0 riguardano le tecnologie previste dal Piano Transizione 4.0 (ex Impresa 4.0), quali i big data e la loro analisi, il cloud e il fog computing, la cyber security, la simulazione e i sistemi cyber-fisici, la prototipazione rapida, i sistemi di visualizzazione, la realtà virtuale, la realtà aumentata, la robotica avanzata e collaborativa, l’interfaccia uomo macchina, la manifattura additiva, l’internet delle cose e delle macchine e, infine, l’integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono escluse dall’incentivo le spese di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per essere ammessi al credito d’imposta occorre documentare il sostenimento delle spese con un’apposita certificazione che deve essere allegata al bilancio e rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore o di una società di revisione. Sono invece escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Documentazione di tutte le attività svolte
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e infine i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono inoltre tenute a effettuare una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Per maggiori dettagli cliccare qui.