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La grande scommessa della coprogettazione

Coprogettazione

La Riforma del Terzo settore riconosce gli enti non profit come partner delle amministrazioni pubbliche negli interventi ad alto impatto sociale, e non solo come semplici fornitori di servizi. Ma il lavoro da fare è ancora tantissimo, soprattutto sul piano manageriale.

di Giorgio Pietanza

È una grandissima sfida quella che attende gli enti non profit in Italia. La possibilità di lavorare insieme alle amministrazioni locali per interventi finalizzati a soddisfare bisogni di interesse generale è infatti la grande novità portata in dote dal Codice del Terzo settore. Stiamo parlando della coprogettazione e dell’opportunità offerta agli enti di prendere parte a progetti urbani e rispondere meglio ai bisogni del territorio.

Qualcosa è cambiato

La coprogettazione è stata disciplinata con l’approvazione del Codice del Terzo settore del 2017 e con la cosiddetta “Riforma” che da esso è scaturita. In realtà la coprogettazione esisteva anche prima, ma in forme e soluzioni poco normate e sostanzialmente aperte all’interpretazione libera e al capriccio dell’istituzione proponente, generalmente l’amministrazione locale, oppure in situazioni caratterizzate dall’eccezionalità o dalla sperimentazione.

Quella introdotta dal Codice è dunque una novità importante perché viene definita una volta per tutte una nuova modalità di relazione tra enti pubblici e Terzo settore. Per comprenderne la portata basta citare l’articolo 55, che indica come “le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale (…) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione” degli interventi, sollecitando e in qualche modo obbligando gli enti locali a coinvolgere in progetti che hanno un impatto sociale anche le organizzazioni non profit.

Ma non è tutto. La norma risulta ancora più chiara quando precisa che “lo strumento della coprogrammazione è finalizzato all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”, finalizzando la coprogettazione “alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento volti a soddisfare bisogni definiti”.

Non solo eccezionalmente, ma sempre

La differenza con il passato è evidente. Il Codice del Terzo settore sdogana la coprogettazione come strumento di intervento che deve diventare consueto e nel quale viene coinvolto il mondo del non profit. In questa nuova lettura delle politiche pubbliche il Codice attribuisce alla logica di partenariato un ruolo davvero inedito. Da un lato la coprogettazione con il Terzo settore può essere sviluppata anche in circostanze ordinarie e non soltanto per realizzare servizi sperimentali e innovativi, come era stato invece definito decenni fa con il Dpcm del 30 marzo 2001. Dall’altro tutte, proprio tutte, le amministrazioni possono ora sviluppare azioni collaborative con il Terzo settore in ogni ambito di legittima competenza per riuscire a soddisfare bisogni collettivi.

Principio rinforzato da una sentenza storica

Questo principio interpretativo è stato recentemente ribadito dal decreto ministeriale n° 72 del 31 marzo 2021 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che definisce in maniera dettagliata le Linee Guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore. In esse vengono distinti con chiarezza i rapporti di collaborazione tra i due attori e soprattutto viene chiarito l’ambito di inquadramento legislativo nell’affidamento degli appalti e della concessione dei servizi. I primi afferiscono al Codice del Terzo settore, i secondi al Codice dei Contratti Pubblici. Più chiarezza e pulizia formale, quindi. Ma soprattutto si richiama la storica sentenza n° 131/2020 della Corte Costituzionale che definisce la coprogettazione come un modello che “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

Le procedure della coprogettazione

Il decreto ministeriale n° 72 del 2021 fornisce inoltre le indicazioni su come può avvenire il processo di coprogettazione. L’avvio del procedimento può avvenire con un atto della pubblica amministrazione per la realizzazione di interventi specifici, oppure su impulso degli enti del Terzo settore che propongono un intervento di interesse generale, ad esempio relativo al recupero di un edificio pubblico o di un’area dismessa. Dopodiché avviene la pubblicazione dell’avviso con tutte le istruzioni sulle modalità di presentazione dei progetti e le regole che definiscono passo passo la procedura. A questo punto inizia l’istruttoria con la valutazione delle proposte attraverso una serie di confronti, chiamati “sessioni di coprogettazione”, che permettono di affinare il progetto per passaggi successivi coinvolgendo a più riprese i diversi pareri espressi da tutte le parti coinvolte. Una volta armonizzato il progetto in una definizione finale, ne viene data evidenza pubblica e viene infine sottoscritta la convenzione con gli attori del Terzo settore selezionati.

Tutto facile? Per niente

L’istituto della coprogettazione sembra molto efficace nel fare emergere, dall’attiva collaborazione tra le parti, le idee, le proposte e i progetti più utili. L’intento del legislatore appare quindi cogliere nel segno per quanto riguarda il perseguimento dell’interesse generale e l’attuazione del principio di sussidiarietà regolato dall’articolo 118 della Costituzione.
Tutto bene dunque? Non proprio, perché entrambi gli attori di questo processo virtuoso, enti pubblici da una parte, enti non profit dall’altra, non sono per niente preparati a questo cambio di paradigma. Gli amministratori locali e i dirigenti pubblici, per parte loro, sono piuttosto restii a condividere decisioni che solitamente vengono trasmesse e imposte agli enti non profit con logiche top-down. E spesso in maniera piuttosto opaca. Senza contare poi una naturale preferenza per le soluzioni già rodate e consuete, ritenute meno faticose e meno rischiose. Dall’altro lato della barricata ci sono invece gli enti del Terzo settore, notoriamente sterili di progettualità e spesso seduti su logiche ancillari, marginali o di mero assistenzialismo.
Insomma, entrambi i mondi necessitano di una potente cura di management e si trovano ancora nella condizione di dover essere aiutati. Ma sicuramente non possono più sfuggire all’impellenza del cambiamento. Non adesso, per lo meno. Lo richiede il Pnrr, con le sue risorse uniche e irripetibili.

 

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“La nostra mission consiste nel dotare i lettori di un magazine in grado di decifrare il vasto mondo della gestione d’impresa grazie a contenuti d’eccezione e alla collaborazione con enti pubblici e privati.”

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