Skip to content Skip to footer

Un registro pubblico, telematico e unico

Cerchiamo di capire più in profondità la natura della rivoluzione innescata dal Runts grazie all’aiuto di Antonio Fici, esperto di Diritto del Terzo settore e direttore scientifico di Terzjus, l’associazione che ha recentemente presentato il primo Rapporto sullo stato e le prospettive della legislazione sul Terzo settore.

di Alessandro Battaglia Parodi

 

Tra alcuni mesi sapremo definire con certezza cos’è un ente del Terzo settore e che cosa non lo è. E tutto sarà messo nero su bianco sulla base dell’iscrizione al Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore, quando quest’ultimo sarà finalmente operativo. Ciò permetterà di operare una maggior chiarezza nel settore, così come auspicato dalla Riforma, favorendo la riorganizzazione interna degli enti e la loro distinzione secondo sette tipologie o sezioni. Si tratta dunque di una svolta epocale.

Ci aiuta a capire ciò che sta per accadere Antonio Fici, docente di Diritto privato presso il Dipartimento Giuridico dell’Università del Molise e di Diritto del Terzo settore e dell’impresa sociale presso la Pontificia Università Lateranense, già consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché direttore scientifico di Terzjus, l’associazione costituita nel dicembre 2019 che ha recentemente presentato il primo Rapporto sullo stato e sulle prospettive della legislazione sul Terzo settore in Italia.

 

Professor Fici, il Runts andrà a “raccontare” in modo più puntuale e preciso le caratteristiche giuridiche e la storia di ogni ente, non è così?

«Proprio così. Il Registro unico nazionale svolgerà una funzione diversa e ulteriore rispetto ai “vecchi” registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. Iscriversi al Runts è infatti per un ente necessario non solo al fine di poter godere di vantaggi e benefici, ma ancor prima per potersi qualificare come ente del Terzo settore, per poter esistere come tale e dunque per poter ricevere il relativo trattamento giuridico. Da qui un fondamentale effetto di chiarezza o certezza giuridica perché, da un lato, solo gli enti iscritti nel Runts saranno qualificabili “enti del Terzo settore” e, dall’altro, non potranno considerarsi enti del Terzo settore quegli enti non iscritti nel Runts. La trasparenza è accresciuta anche dal fatto che il Runts sarà un registro pubblico e informatico, e pertanto agevolmente consultabile da chiunque, come lo è per esempio il Registro delle imprese. Dal Runts sarà così possibile ottenere informazioni rilevanti su tutti gli enti, conoscere i loro statuti, le modifiche che li riguardano, le operazioni che compiono, e così via».

 

Ci sono sette categorie di enti in cui decidere di rientrare. Sarà poi possibile passare da una sezione all’altra?

«Il Runts è suddiviso in sette sezioni, tante quante sono le possibili tipologie di enti del Terzo settore. Ciascun ente dovrà decidere in quale sezione del Runts iscriversi in corrispondenza con la sua natura giuridica. Un’organizzazione di volontariato, per esempio, chiederà di iscriversi nella sezione delle Odv. Un’associazioni di promozione sociale in quella delle Aps. Sarà possibile cambiare sezione e anzi si sarà costretti a farlo nel caso in cui la natura giuridica dell’ente del Terzo settore muti. Ad esempio, un’Odv che volesse trasformarsi in ente filantropico, potrà farlo soltanto chiedendo di “migrare” nella sezione enti filantropici del Runts. È evidente che l’articolazione interna del Runts consentirà a tutti di conoscere come il mondo del Terzo settore è suddiviso al suo interno e quali sono le diverse anime che lo compongono».

 

L’iscrizione al Runts creerà pulizia escludendo alcuni enti non più compatibili. Che cosa accadrà esattamente?

«Tutti gli enti dovrebbero cogliere l’occasione della Riforma per valutare le forme e modalità più adeguate della propria appartenenza al Terzo settore. Il legislatore della Riforma ha in un certo senso invitato tutti gli enti a essa preesistenti a riflettere sulla loro effettiva natura e a conformare a quest’ultima il proprio status giuridico. Per esempio, a un ente che svolga esclusivamente e principalmente attività d’impresa mal si adatta la veste di Odv, che è pensata per enti che agiscono in forma gratuito-erogativa. Più adeguata a un ente di questo tipo è invece, anche dal punto di vista fiscale, la qualifica di “impresa sociale”. Ci si può dunque attendere dal Runts, allorché diventerà operativo, una serie di passaggi e trasformazioni degli enti già esistenti, oltre che un’operazione di pulizia tenendo conto del fatto che diversi enti potrebbero decidere di restare fuori dal Terzo settore non essendo compatibili con i requisiti necessari alla permanenza nel relativo perimetro».

 

Con la Riforma si incoraggia l’ingresso nel registro unico di nuove tipologie di enti, come quelli filantropici, le reti associative e alcune fattispecie degli enti religiosi. Ci potranno essere anche incroci tra le diverse tipologie?

«La Riforma è significativa anche perché aumenta, rispetto al passato, le tipologie disponibili di enti del Terzo settore. Non più solo Odv, Aps e imprese sociali, ma anche enti filantropici e reti associative. Se poi un ente non si riconoscerà in nessuna delle specifiche tipologie nominate, esso potrà allora decidere di iscriversi al Runts quale “altro ente del Terzo settore”. L’esistenza di tipologie diverse di enti del Terzo settore favorirà senz’altro non solo mutamenti, ma anche ibridazioni, così come un fenomeno diverso che chiamo “uso strumentale delle forme giuridiche”. Si pensi per esempio a una rete associativa che costituisca un’impresa sociale societaria per lo svolgimento di attività formativa in favore dei propri aderenti».

 

Quante delle 350mila realtà non profit censite dall’Istat faranno ancora parte del Terzo settore? E qual è il destino degli enti cancellati dall’anagrafe?

«Il censimento dell’Istat cui lei fa riferimento ha a oggetto le istituzioni non profit (Inp) e non già esclusivamente gli enti del Terzo settore (Ets), che costituiscono rispetto al primo un gruppo più ristretto e specifico di enti. Gli Ets sono infatti Inp, ma non tutte le Inp sono Ets. Non è dunque detto che tutte le 350mila organizzazioni censite dall’Istat finiranno per iscriversi al Runts. Molte, anzi, non lo faranno o non lo potranno fare, perché non sono in linea con i parametri identificativi di cui all’art. 4 del Codice del Terzo settore. È chiaro che gli enti non profit che non si iscriveranno al Runts non potranno qualificarsi come enti del Terzo settore e non potranno divenire destinatari del relativo trattamento giuridico. Essi continueranno a esistere come ordinari enti senza scopo di lucro. Dall’altra parte, tuttavia, non è detto che gli enti del Terzo settore saranno in numero inferiore a 350mila, perché la nuova legislazione sul Terzo settore è capace da un lato di incentivare la creazione di nuovi enti, dall’altra di favorire il “transito” al Terzo settore di diversi enti lucrativi, in quanto tali non ricompresi nel novero di quelli censiti dall’Istat».

 

La disciplina fiscale del Terzo settore deve ancora passare al vaglio della Commissione europea. Quali pressioni occorre fare e su chi? E soprattutto chi le dovrebbe fare?

«La Commissione europea non si è ancora pronunciata sull’autorizzazione semplicemente perché non ha ancora ricevuto la relativa richiesta dal Governo italiano. Competente a curare la richiesta di autorizzazione è, ai sensi di legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dunque penso sia soprattutto a questo ministero che dovrebbero rivolgersi le pressioni degli stakeholder interessati al trattamento fiscale purtroppo ancora inefficace in assenza di autorizzazione europea».

 

La definizione di “Terzo settore” è ancora valida o è fuorviante? E sotto quale ministero andrebbe assegnato questo vasto e operoso comparto?

«Non è il miglior modo di nominare questo insieme di enti, perché essi non sono “terzi” a nessuno, né in termini logico-giuridici, né di importanza socioeconomica. È vero semmai il contrario. Tuttavia poco importa il “nomen juris” se la sostanza giuridica è chiara, cioè se la legge individua con certezza e precisione gli enti di cui stiamo parlando. Cosa che, almeno così a me pare, il Codice del Terzo settore ben fa. In materia di Terzo settore è attualmente competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non credo che sia importante la questione della formale competenza sul settore, quanto quella delle forze messe in campo per esercitare tale competenza. E non credo che quelle attualmente a disposizione del Ministero del Lavoro siano sufficienti. Occorrerebbe di più, sia in termini quantitativi che qualitativi. Parte delle risorse del Pnrr potrebbero e dovrebbero essere dedicate a rafforzare il team ministeriale che si occupa di Terzo settore, non solo perché quest’ultimo è vasto e importante, ma anche perché è variegato al suo interno e dunque di complessa gestione. Così come particolarmente intricato è il diritto del Terzo settore. Anche in ragione della sua natura trasversale che richiede competenze multidisciplinari, vale a dire civilistiche, pubblicistiche, fiscali ecc., a fini interpretativi ma anche applicativi».

SCOPRI ALTRI ARTICOLI IN EVIDENZA

Nuovi orizzonti

Birrificio Parthenya
Parthenya, la birra circolare nata in Campania
Parthenya è l’ecobirrificio artigianale creato da due under 30 per produrre birra di qualità in modo sostenibile. Ha recentemente ricevuto…
Cala la pasta
Cala la Pasta: a Napoli la legalità è premiata
Il locale Cala la Pasta dei fratelli Del Gaudio è un’originale proposta di street food nel cuore di Napoli, ma…
food e-commerce
Bonus del 40% per l’e-commerce delle imprese agroalimentari
Lo scorso 20 maggio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per usufruire del credito di imposta del 40% su…

“La nostra mission consiste nel dotare i lettori di un magazine in grado di decifrare il vasto mondo della gestione d’impresa grazie a contenuti d’eccezione e alla collaborazione con enti pubblici e privati.”

“La nostra mission consiste nel dotare i lettori di un magazine in grado di decifrare il vasto mondo della gestione d’impresa grazie a contenuti d’eccezione e alla collaborazione con enti pubblici e privati.”

Resta aggiornato. Iscriviti alla Newsletter Acta.

Versione digitale della testata cartacea Acta Non Verba, registrata presso il Tribunale di Napoli n. 2815/2020 del 23/6/2020.
Direttore responsabile: Mariano Iadanza – Direttore editoriale: Errico Formichella – Sede legale: Viale Antonio Gramsci 13 – 80100 Napoli

ActaNonVerba ©2024 – Tutti i diritti riservati – Developed by Indigo Industries

ActaNonVerba ©2024
Tutti i diritti riservati
Developed by Indigo Industries

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.

Iscriviti per ricevere maggiori informazioni

Completa il captcha

Risolvi questo smplice problema: