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Più chiarezza e trasparenza nella raccolta fondi

Raccolta fondi

Firmato il decreto che definisce le Linee guida per la raccolta fondi per il Terzo settore, conformandole ai principi di verità, trasparenza e correttezza.

di Giorgio Pietanza

 

Sono state finalmente approvate le Linee guida per la raccolta fondi da parte delle organizzazioni del Terzo settore. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando ha infatti firmato il decreto che ne definisce modalità e finalità, fornendo a tutti gli enti indicazioni chiare e semplici per usufruire di questo diffusissimo strumento di autofinanziamento.

La pubblicazione delle linee guida era fortemente attesa da tutta la galassia del non profit, sempre più bisognosa di una fonte autorevole di certificazione delle proprie iniziative di raccolta che fosse anche in grado di migliorare il rapporto di fiducia con cittadini e donatori. Sebbene infatti la raccolta fondi sia divenuta nel tempo una delle modalità privilegiate dagli enti per il reperimento di risorse necessarie a perseguire le proprie finalità istituzionali, non esisteva ancora a livello normativo un riconoscimento formale di tale attività.

Attività continuativa e organizzata

Le Linee guida sono rivolte a tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalla loro dimensione, dalla missione o classificazione, e si configurano come un documento aperto e sempre aggiornabile in base a potenziali spunti di riflessione o innovazione che dovessero emergere dall’elaborazione di nuove prassi.

L’iniziativa del Governo intende inoltre conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza richiamati espressamente dal Codice del Terzo settore. Il Codice individua molteplici strumenti finalizzati a creare le condizioni affinché un ente possa autonomamente crescere sia in termini di empowerment organizzativo sia grazie all’implementazione della propria capacità operativa. Tra questi strumenti c’è anche l’istituto della raccolta fondi, configurato dal legislatore quale dispositivo volto a garantire la sostenibilità dello scopo sociale della stessa organizzazione.

A tal proposito la norma prevede che gli enti regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). possano realizzare attività di raccolta fondi anche in forma continuativa e organizzata, sia attraverso la sollecitazione del pubblico sia attraverso la cessione o l’erogazione di beni o servizi di modesto valore. Un ente potrà inoltre impiegare risorse proprie e di terzi nelle attività di raccolta fondi, inclusi volontari e dipendenti.

Un altro elemento di chiarezza contenuto nelle Linee guida è che la modalità di raccolta potrà essere sia privata sia pubblica: nel primo caso sarà indirizzata al singolo potenziale donatore, mentre, in caso di sollecitazione verso un pubblico più vasto, gli enti dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida stesse.

Verità, trasparenza e correttezza

Come detto, le Linee guida ricalcano e asseverano i principi cardine indicati all’articolo 7 del Codice del Terzo settore per quanto riguarda la correttezza delle operazioni di raccolta fondi e la tutela dei donatori e dei destinatari delle donazioni. Stiamo parlando dei principi di verità, trasparenze e correttezza.

Per quanto riguarda il primo, l’ente è ovviamente tenuto a diffondere informazioni veritiere sulla raccolta fondi e sulle sue finalità attraverso i mezzi di comunicazione, in osservanza delle disposizioni relative alla Legge 145/2007 sulla pubblicità ingannevole. Rispetto al tema della trasparenza l’ente dovrà permettere l’accessibilità a tutte le informazioni e alla documentazione relativa all’attività di raccolta, consentendo ai donatori e agli altri portatori di interesse di contattare un ufficio o almeno una persona di riferimento per ottenere informazioni importanti sulla raccolta. Le informazioni che devono essere sempre condivisibili con il pubblico sono quelle relative alla durata dell’iniziativa e al suo ambito territoriale, oltre all’ammontare progressivo dei proventi raccolti. Sono inoltre indispensabili per una perfetta trasparenza le informazioni relative alle categorie di beneficiari alle quali saranno destinati i ricavi ottenuti e anche la destinazione delle eccedenze, qualora venisse sorpassato l’obbiettivo economico del progetto.

Infine viene richiesto all’ente massima lealtà e correttezza nei confronti del donatore e del beneficiario della donazione per quanto concerne il rispetto della privacy e il trattamento dei dati personali, oltre a garantire attività di comunicazione che evitino il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità dei soggetti beneficiari della raccolta.

Le tipologie di raccolta fondi

Le Linee guida, come viene specificato chiaramente, hanno lo scopo di contemplare un quadro di massima non esaustivo delle tecniche di raccolta fondi. Quelle che vengono delineate nel documento sono: il direct mailing, il telemarketing, il face-to-face, il direct response television, gli eventi, anche di piazza, il merchandising, i salvadanai, le raccolte tramite imprese for profit, le attività di sostegno a distanza, i lasciti testamentari, le numerazioni solidali e le donazioni online. Ognuna di queste voci viene dettagliata con chiarezza all’interno delle Linee guida.

Il documento non è prescrittivo ma aperto, come detto, all’inserimento di ulteriori tecniche o metodiche che si rivelassero nel tempo utili a facilitare la raccolta fondi e soprattutto a migliorare il rapporto fiduciario tra cittadini ed enti del Terzo settore nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Schema di rendiconto e relazione illustrativa

Le Linee guida appena pubblicate contengono inoltre uno schema finale di rendiconto e una relazione illustrativa, dal momento che il Codice del Terzo settore prevede che gli enti hanno precisi obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire la corretta e facile vigilanza agli organi competenti.

 

 

 

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