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Due atti normativi – uno italiano, uno europeo – hanno riscritto in dodici mesi le regole fondamentali della sostenibilità d’impresa. Il risultato è un sistema più snello sulla carta, più incerto nella pratica con qualche vuoto normativo.
C’è un dettaglio che la narrazione ufficiale della «semplificazione» tende a omettere.
Quando il 16 dicembre 2025 il Parlamento europeo ha approvato con 428 voti l’Omnibus I, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt e il segretario agli Interni Doug Burgum lo hanno celebrato su X come una vittoria dell’amministrazione Trump, a seguito della «campagna di pressione condotta dagli Stati Uniti».
Pochi giorni prima, il 3 dicembre, l’ONG olandese SOMO aveva pubblicato un’inchiesta che ricostruiva l’operazione di undici multinazionali tra cui Chevron, ExxonMobil, Koch e JPMorgan Chase, che avevano costituito un coordinamento informale chiamato «Competitiveness Roundtable» e lavorato sistematicamente per depotenziare la CSDDD. La Roundtable discuteva strategie settimanali, assegnava a ciascuna impresa la responsabilità di coltivare rapporti con singoli Stati membri, e aveva finanziato uno studio del think tank Teha Group che riprendeva quasi integralmente le proprie tesi.
Questa non è la storia di una riforma nata da un’analisi di impatto neutrale. È la storia di un processo legislativo in cui le pressioni esterne hanno inciso sulle scelte di merito.
L‘Italia e lo Stop the Clock
Il percorso italiano inizia prima della direttiva europea. Il 9 agosto 2025 viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge numero 118 del 2025, di conversione del Decreto Legge del 30 giugno 2025 numero 95, che recepisce la Direttiva UE del 2025 numero 794 «Stop the Clock». La sostenibilità d’impresa, in Italia, entra nell’agenda legislativa con un provvedimento di tutt’altra natura, no come materia che merita un proprio testo normativo.
Il meccanismo che ne risulta divide il sistema in tre velocità. Le grandi imprese ed enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti, già soggetti alla Dichiarazione Non Finanziaria restano sulla tabella di marcia originaria con nessun rinvio e nessuno sconto. Sono le aziende che da anni maneggiano European Sustainability Reporting Standard (ESRS), doppia materialità e limited assurance.
Le grandi imprese non ancora rendicontanti passano dall’obbligo entro il 2025 al 2027, mentre le PMI quotate passano dal 2026 al 2028, con esclusione delle microimprese. Due anni di margine che arrivano in un momento in cui buona parte di queste aziende aveva già avviato i progetti di readiness CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): mappature di materiality, scelta del software di raccolta dati, formazione interna. Il rinvio non azzera quel lavoro, ma lo trasforma da adempimento imposto dai tempi normativi a investimento anticipato, il cui valore dipenderà da come l’azienda saprà usare il tempo guadagnato.
L’11 luglio 2025, inoltre, la Commissione europea adotta il cosiddetto «Quick-fix», un Atto Delegato che posticipa e alleggerisce alcuni degli obblighi di rendicontazione previsti dagli ESRS proprio per le imprese che non hanno ottenuto alcun rinvio sul calendario. È la conferma che la pressione per la semplificazione non ha riguardato solo il «chi deve rendicontare», ma anche il «quanto deve rendicontare chi già lo fa»: un doppio movimento, sul perimetro e sul contenuto, che si rifletterà successivamente in modo più organico nella Direttiva 2026/470.
Il risultato di questi due interventi paralleli – decreto italiano sul calendario, atto delegato europeo sul contenuto – è un sistema in cui nessuno è uscito davvero dal perimetro di osservazione. Chi ha guadagnato due anni resta nel mirino delle richieste informative dei propri clienti corporate, delle banche, degli investitori. Il rinvio normativo non sospende la pressione di mercato, la rende semplicemente meno urgente sulla carta, lasciando alle singole direzioni ESG la scelta di come usare il tempo.
La Direttiva (UE) 2026/470 e la riscrittura strutturale
La Direttiva (UE) 2026/470, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, costituisce l’atto centrale del primo pacchetto di semplificazione normativa in materia ESG.
Sulla CSRD il cambiamento più evidente è la riduzione del perimetro. Le nuove soglie fissano l’obbligo di rendicontazione individuale e consolidata per le imprese con oltre 1.000 dipendenti e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro. Nei settori a maggiore impatto ambientale come agricoltura, pesca ed estrazione mineraria, il numero di operatori interessati potrebbe ridursi, in tutta l’UE, a poche decine.
Per le imprese che escono dal perimetro obbligatorio, il riferimento diventa il framework VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs). È previsto un cosiddetto «value chain cap», in base al quale le imprese con meno di 1.000 dipendenti possono rifiutare richieste informative eccedenti il perimetro dei VSME. Dunque se una grande impresa soggetta alla CSRD richiede dati che vanno oltre quello schema, la PMI fornitrice può legalmente declinare. Un argine all’effetto cascata, ma anche un potenziale freno alla qualità delle informazioni disponibili lungo la filiera.
Cosa è rimasto della CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Le implicazioni per chi gestisce la funzione ESG sono più profonde di quanto la narrativa della semplificazione lasci intendere.
Le modifiche hanno interessato il contenuto sostanziale della disciplina, determinando un alleggerimento sia del regime sanzionatorio sia della responsabilità civile. L’importo massimo delle sanzioni amministrative è stato ridotto al 3% del fatturato globale dell’impresa, è stato eliminato il regime armonizzato europeo di responsabilità civile con rinvio alle normative nazionali dei singoli Stati membri, è stato rimosso l’obbligo di adottare e attuare Piani di Transizione Climatica allineati agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
A tal proposito se l’impresa è tenuta a dichiarare quali sono i suoi obiettivi climatici e la sua strategia di transizione, oggi, la stessa non è più soggetta a sanzioni specifiche per il mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati o per la mancata attuazione pratica del piano sotto il profilo della dovuta diligenza.
È una scissione tra obbligo di rendicontazione e obbligo di azione. Si racconta la transizione, ma non si è più tenuti a farla. Per chi si occupa di governance ESG, il rischio di contenzioso per greenwashing – sul piano del diritto dei consumatori o degli investitori – non è affatto diminuito.
Sul piano della responsabilità civile, la proposta emendativa è di cancellare il regime di responsabilità autonomo creato con la CSDDD, sostituendovi le responsabilità previste da quanti sono i paesi membri che vi daranno attuazione, abbandonando ogni proposito di armonizzazione e rinviando alle diverse tradizioni nazionali. Questo finisce per tradire una delle ragioni fondamentali che aveva portato all’adozione della CSDDD, ossia l’esistenza in diversi paesi europei di normative differenti a livello nazionale potenzialmente produttive di distorsioni competitive intraunitarie.
La riforma elimina l’obbligo di adottare tra gli Stati membri un regime armonizzato di responsabilità civile per le aziende che violano la Direttiva, limitando in tal modo l’accesso alla giustizia e alle tutele per le vittime. Omnibus rischia di reintrodurre proprio quell’incertezza giuridica e quella complessità nell’ottenimento di tutela in giudizio che la CSDDD mirava a eliminare.
Per una multinazionale con filiere in più Paesi, questo ha implicazioni dirette. Il rischio legale non scompare, si frammenta.
L’Italia nel quadro europeo
appartenenti a 1.447 gruppi aziendali. Per l’Italia, la stima circolata è di circa 85 gruppi soggetti alla CSDDD riformata. Un numero piccolo, ma che include la quasi totalità della grande industria manifatturiera italiana, della grande distribuzione organizzata e dei principali gruppi finanziari.
Il punto, per chi lavora nel tessuto produttivo italiano fatto prevalentemente di medie imprese, è che le imprese escluse dal perimetro normativo continueranno a essere coinvolte indirettamente, in quanto parte delle catene del valore delle grandi aziende soggette a obbligo. La logica a cascata non è stata eliminata, è stata canalizzata. Il value chain cap dei VSME fissa un tetto alle richieste, ma non le azzera. Chi è fornitore di un gruppo da 1,5 miliardi e 5.000 dipendenti continuerà a ricevere questionari ESG.
Leggere la riforma senza retorica
La Direttiva 2026/470 riflette con notevole chiarezza l’attuale fase della politica regolatoria europea con meno espansione normativa e maggiore attenzione alla competitività del sistema produttivo.
Il valore aggiunto dell’istituto dell’impresa protetta e la doppia revisione della due diligence – ridimensionata ai fornitori diretti e frequenza delle verifiche – sono scelte tecnicamente fondate. A preoccupare, invece, sono la soppressione del piano di transizione climatica e del regime armonizzato di responsabilità civile in cui la prima crea una discontinuità con la finanza sostenibile, mentre la seconda riapre la frammentazione normativa intraunitaria che era la principale giustificazione istituzionale della CSDDD.
Ne deriva un beneficio immediato in termini di minore pressione amministrativa, ma anche un possibile rischio nel medio periodo, ossia quello di assistere a una transizione meno omogenea, più esposta ad asimmetrie e a pressioni esterne. La reale portata della riforma si misurerà sul campo, nei bilanci, nelle filiere e nelle scelte industriali.
Per chi lavora nella funzione ESG di un’impresa italiana, il tempo guadagnato serve a costruire un sistema più robusto o a rinviare scelte che il mercato dei capitali, indifferente ai calendari legislativi europei, continuerà comunque a richiedere?
La differenza la farà, come sempre, chi la applica.
