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Il decreto del 18 giugno 2026 introduce una struttura comune per bandi e avvisi destinati alle imprese. Requisiti, spese, procedure, premialità, controlli e valutazione dovranno seguire un impianto riconoscibile. Per imprese e consulenti aumenta la prevedibilità, mentre la semplificazione effettiva dipenderà dall’applicazione concreta da parte delle amministrazioni.
Il decreto ministeriale del 18 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio, aggiunge un tassello operativo al nuovo Codice degli incentivi. Il provvedimento non introduce una nuova agevolazione e non assegna ulteriori risorse alle imprese. Definisce invece il modello al quale le amministrazioni dovranno conformarsi quando elaborano bandi e avvisi soggetti al decreto legislativo n. 184 del 2025.
Il Codice degli incentivi, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, nasce con l’obiettivo di armonizzare i principi generali che regolano la programmazione, l’attivazione, la gestione e la valutazione degli interventi pubblici a favore delle imprese. Il bando-tipo traduce questa impostazione in una struttura utilizzabile dalle amministrazioni.
Una struttura comune per leggere e confrontare i bandi
L’Allegato I al decreto è un documento di 26 pagine organizzato in forma tabellare. Più che un formulario già compilato costituisce una griglia tecnica che indica quali contenuti devono essere disciplinati e quali disposizioni del Codice devono essere considerate.
La struttura segue l’intero ciclo di vita dell’incentivo. Parte dalle finalità e dalla dotazione finanziaria, individua i soggetti beneficiari, le operazioni e le spese ammissibili, disciplina la forma e l’intensità dell’agevolazione, quindi regola accesso, istruttoria, erogazione, variazioni, revoche, controlli e monitoraggio. Chiudono il modello le disposizioni sul trattamento dei dati e sugli ulteriori obblighi dei beneficiari.
Per le imprese il primo effetto dovrebbe essere una maggiore leggibilità. I bandi continueranno a sostenere obiettivi e settori differenti ma dovranno affrontare gli stessi nodi seguendo un ordine riconoscibile. Dovranno indicare con chiarezza la fonte e l’ammontare delle risorse, i requisiti soggettivi, gli eventuali codici ATECO, le soglie finanziarie dei progetti, le tempistiche di realizzazione e la disciplina degli aiuti di Stato.
Anche le spese dovranno essere definite in modo più puntuale. Il modello richiede che siano pertinenti all’operazione, imputabili al progetto, tracciabili e correttamente contabilizzate. Il bando dovrà inoltre precisare le modalità di pagamento accettate, i documenti necessari per dimostrare la spesa, i periodi di ammissibilità e gli obblighi relativi al Codice unico di progetto.
Questa standardizzazione può ridurre le zone grigie che oggi emergono durante la presentazione delle domande e, soprattutto, nella rendicontazione. La presenza di un’architettura comune dovrebbe rendere più semplice confrontare incentivi diversi e individuare in anticipo requisiti, vincoli e rischi di revoca.
Procedure più trasparenti e meno dipendenti dalla velocità
Uno degli elementi più rilevanti riguarda le modalità di accesso. Il Codice continua a consentire procedure basate sull’ordine cronologico, graduatorie, sistemi a punteggio e procedure negoziali. Chiede però che le soluzioni tecniche e procedurali riducano il rischio che le risorse vengano assegnate in un tempo estremamente breve sulla base della sola velocità di presentazione.
Il cosiddetto “click day” non viene quindi abolito per legge. Le amministrazioni sono però indirizzate verso procedure coerenti con il numero potenziale di richiedenti, la dotazione disponibile e gli obiettivi dell’intervento. Il bando dovrà specificare i criteri istruttori, i punteggi, le soglie minime, i termini del procedimento e le modalità di comunicazione degli esiti.
Viene formalizzato anche il soccorso istruttorio. L’amministrazione potrà chiedere informazioni, chiarimenti o documenti integrativi, sospendendo i termini dell’istruttoria fino alla risposta del proponente. Restano escluse dalla possibilità di regolarizzazione le carenze che rendono incerta l’identità del richiedente, l’assenza di documenti espressamente richiesti a pena di inammissibilità e l’invio della domanda attraverso modalità diverse da quelle previste dal bando.
Il nuovo sistema non elimina quindi la necessità di presentare domande complete e coerenti. Offre però un quadro più definito entro il quale distinguere gli errori integrabili dalle irregolarità che determinano l’esclusione.
Premialità, riserve e accesso dei professionisti
Il bando-tipo recepisce anche gli elementi premianti stabiliti dal Codice. Le amministrazioni possono valorizzare il rating di legalità, la certificazione della parità di genere, l’assunzione di persone con disabilità oltre gli obblighi di legge, la qualità del lavoro giovanile e femminile e le misure aziendali dedicate alla natalità, alla genitorialità e alle esigenze di cura.
Questi elementi possono tradursi in punteggi aggiuntivi, riserve finanziarie o incrementi dell’agevolazione. La loro applicazione può essere esclusa quando risulti incoerente con le finalità della misura o con il settore interessato.
Quando la natura dell’incentivo lo consente, almeno il 60 per cento della dotazione complessiva deve essere riservato alle PMI. All’interno di questa quota, almeno il 25 per cento delle risorse complessive deve essere destinato alle micro e piccole imprese. Se il bando ammette anche i lavoratori autonomi, questi possono rientrare nella riserva del 25 per cento.
L’apertura ai professionisti non è automatica per ogni misura. Quando il bando consente la partecipazione dei lavoratori autonomi, questi devono accedere alle condizioni previste per le PMI. Non potranno essere richiesti requisiti legati alla forma societaria o all’organizzazione imprenditoriale che non siano necessari per l’esercizio dell’attività professionale o per le finalità specifiche dell’incentivo.
Dal singolo bando a un sistema digitale degli incentivi
Il bando-tipo è parte di un disegno più ampio fondato sul sistema Incentivi Italia, che integra i servizi del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma Incentivi.gov.it.
Il sistema dovrà supportare la programmazione degli interventi, la redazione dei bandi, la classificazione delle spese, la verifica dei requisiti, la presentazione delle domande, il controllo dei titoli di spesa, il monitoraggio e la valutazione. È prevista anche l’interoperabilità con altre banche dati pubbliche, in modo da acquisire d’ufficio documenti e informazioni già disponibili presso la pubblica amministrazione.
L’attivazione di questi servizi avverrà progressivamente. Il decreto sul bando-tipo stabilisce che il servizio digitale di redazione potrà essere utilizzato dalle amministrazioni a partire dall’entrata in funzione del relativo protocollo tecnico. Nel frattempo, il MIMIT ha già attivato dal 30 giugno 2026 un servizio di reportistica destinato a supportare le valutazioni ex ante e ha avviato il sistema per alimentare un archivio pubblico delle valutazioni degli incentivi. La data di apertura dell’archivio alla consultazione dovrà essere comunicata successivamente.
La valutazione diventa parte del progetto
La componente più strategica della riforma riguarda probabilmente la valutazione. Il Codice stabilisce che gli incentivi siano analizzati ex ante, durante l’attuazione e dopo la conclusione. Le valutazioni devono essere indipendenti e i risultati devono essere resi pubblici. Anche gli incentivi non selezionati per una valutazione approfondita rimangono soggetti a monitoraggio.
Il bando-tipo obbliga quindi le amministrazioni a pensare fin dall’inizio ai dati necessari per misurare gli effetti dell’intervento. I beneficiari potranno essere chiamati a trasmettere relazioni e informazioni anche dopo la conclusione dei progetti. Il CUP dovrà accompagnare gli atti amministrativi e contabili, consentendo di seguire l’utilizzo delle risorse lungo tutto il procedimento.
È un passaggio importante perché sposta l’attenzione dalla semplice capacità di impegnare e spendere risorse alla possibilità di verificare quali risultati economici, sociali e ambientali siano stati realmente prodotti.
Una riforma da misurare nei prossimi bandi
Il bando-tipo introduce una grammatica comune ma lascia alle amministrazioni la responsabilità di costruire le singole misure. Il decreto consente infatti di derogare ai contenuti del modello quando risultino incompatibili con le caratteristiche o con le finalità dell’incentivo.
Rimangono inoltre fuori dal suo ambito gli incentivi contributivi e i crediti d’imposta a erogazione automatica. Per le agevolazioni fiscali il modello si applica soltanto quando l’ammissione richiede una valutazione tecnica, economica o finanziaria del proponente o del progetto.
La standardizzazione, da sola, non garantisce tempi più brevi né procedure più leggere. Potrebbe tradursi in bandi più ordinati oppure in documenti ancora più estesi e formalistici. La differenza sarà determinata dalla qualità della progettazione amministrativa, dall’effettiva interoperabilità delle piattaforme e dalla capacità di utilizzare i dati per correggere o interrompere le misure inefficaci.
Per imprese cambia comunque il terreno di lavoro. I nuovi bandi dovranno essere letti come strumenti inseriti in un ciclo unitario che parte dalla programmazione, attraversa selezione e rendicontazione e arriva fino alla valutazione degli impatti. La finanza agevolata italiana compie così un primo passo verso un sistema più riconoscibile. La verifica decisiva arriverà con i bandi che applicheranno concretamente il nuovo modello.
