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Il business corre sui “contratti di rete”

Lo strumento del “contratto di rete” esiste dal 2009 ma è ancora poco conosciuto. Eppure i vantaggi sono tanti per le imprese che decidono di farne parte. Vediamo perché.

di Gianpiero Burrasca

La collaborazione reciproca “di rete” conduce infatti allo sviluppo di una maggiore capacità innovativa e a un taglio deciso dei costi, creando occupazione e migliorando la competitività sul mercato. E soprattutto continuando a mantenere la propria autonomia imprenditoriale.
Ma vediamo innanzitutto che cos’è e che cosa comporta un contratto di rete.

Come nasce e perché
L’istituto del contratto di rete tra imprese, pur esistendo in modo informale già da moltissimo tempo, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano soltanto di recente, con la Legge 33 del 2009. La spinta all’emanazione di questa legge proviene soprattutto dai programmi comunitari che hanno riconosciuto nelle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese il cardine principale per la crescita dell’occupazione e della competitività sui mercati. In particolare lo Small Business Act del 2008 ha contribuito in maniera significativa alla definizione di politiche e buone prassi per la crescita dimensionale delle imprese tramite le differenti forme di collaborazione al cui interno si colloca anche il cosiddetto “contratto di rete”.
Questi piani d’azione comunitari, dei quali la legge del 2009 e le sue successive modifiche sono un’emanazione, hanno infatti individuato nel nanismo e nella grande frammentazione delle imprese uno degli ostacoli alla crescita dell’economia. E proprio i contratti di rete permettono, con le loro versatili formule aggregative, di raggiungere questo e altri obiettivi altrimenti irrealizzabili.

I vantaggi sono molti
La collaborazione tra imprese porta con sé molti benefici, sia interni all’azienda sia esterni. Per prima cosa l’aggregazione tipica del contratto di rete permette di divenire una realtà di dimensioni maggiori e tali da poter affrontare con maggior forza il mercato, soprattutto quello estero. In secondo luogo consente all’impresa che ne fa parte di ampliare la propria offerta in virtù della partnership creata con realtà imprenditoriali complementari, le quali arricchiranno a loro volta il valore della propria proposta commerciale.
Il terzo elemento, forse il più prezioso, è che l’aggregazione permette di condividere i costi tra le imprese “retiste” e creare grandi economie di scala: basti pensare alla centralizzazione degli acquisti che consente di avere maggiore potere negoziale e spuntare prezzi migliori dai fornitori in virtù del maggior volume di acquisto aggregato. Inoltre la condivisione delle informazioni sul mercato, sui suoi dettagli, su fornitori, nuove prassi e nuove tecnologie incrementano la velocità dei processi decisionali e di apprendimento aziendale, riducendo i costi di gestione generale. Senza contare poi la riduzione dei costi complessivi di transazione dovuti alla diminuzione del numero di contratti con i fornitori.
Sul fronte esterno i vantaggi non sono da meno: la natura giuridica dei contratti di rete permette infatti di godere di importanti agevolazioni fiscali, di accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto e di partecipare alle gare per l’affidamento di contratti pubblici. Non solo, con i contratti di rete è possibile “distaccare” il proprio personale nelle imprese aggregate e assumere addetti in regime di codatorialità, vale a dire ingaggiare lavoratori per una prestazione lavorativa resa a più imprenditori aggregati, secondo le regole stabilite dalla normativa sui contratti di rete.

Le differenze con il consorzio
A tutta prima sembra esistere una notevole somiglianza tra l’attività consortile e quella dei contratti di rete.
In realtà il focus del consorzio è concentrato sullo svolgimento di determinate “fasi” produttive relative alle imprese consorziate. Mentre nel contratto di rete la collaborazione flessibile tra le aziende è finalizzata ad accrescere economicamente le potenzialità di ciascuna impresa, esercitando un intervento flessibile sulle attività che rientrano nei rispettivi oggetti sociali, e che fanno parte degli obiettivi da perseguire fissati dal contratto. In questo modo ogni impresa retista mantiene la propria autonomia rispetto alle singole fasi produttive, focalizzandosi soltanto sull’abbassamento dei costi condivisi e sul raggiungimento degli obiettivi comuni.

Un problema culturale
Costituire un contratto di rete con realtà imprenditoriali utili alla propria attività favorisce quindi forti risparmi e una crescita dimensionale che produce immediati vantaggi di tipo economico e operativo, senza dover mai rinunciare all’autonomia giuridica della propria impresa. Nonostante questi vantaggi la formula del contratto di rete stenta ancora a trovare un’adesione massiccia da parte del mondo produttivo.
Non essendoci particolari ostacoli, né dal punto di vista normativo né sul versante della formalizzazione burocratica del contratto, sfugge del tutto il motivo di quest’insuccesso. A meno che non si debba attribuire tali resistenze a motivi culturali, cioè a uno scenario imprenditoriale caratterizzato da un forte individualismo e da un arroccamento su posizioni di estrema frammentazione competitiva su un medesimo territorio. Oppure, cosa forse peggiore, su un’atavica pigrizia e resistenza a sviluppare idee progettuali che superino il recinto del proprio minuto orticello.
Sicuramente l’attuazione di progetti di questo tipo intimorisce molti imprenditori impedendo loro di uscire da una comfort zone fatta perlopiù di abitudini piuttosto sorpassate. Tuttavia il più delle volte una buona informazione veicolata da esperti di organizzazione d’impresa può fungere da stimolo al cambiamento. E questo consiglio vale ancor di più per tutte quelle aziende che, costrette dalla crisi economica, stanno cominciando a pensare ai mercati esteri come approdi commerciali. E il contratto di rete è utilissimo anche per questo.

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“La nostra mission consiste nel dotare i lettori di un magazine in grado di decifrare il vasto mondo della gestione d’impresa grazie a contenuti d’eccezione e alla collaborazione con enti pubblici e privati.”

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