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OCM Vino 2026/2027 promozione sui mercati dei Paesi terzi

Miriam Masone

Miriam Masone

Redattrice per «Acta non verba» con una formazione in Sustainability Management e transizione ecologica. Giornalista, cronista per «il Mattino» di Napoli e altre testate. Autrice di podcast, documentari e programmi televisivi.
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Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha pubblicato l’avviso per la campagna 2026/2027 dell’intervento settoriale «Promozione sui mercati dei Paesi terzi», uno degli strumenti più importanti a disposizione delle imprese vitivinicole italiane per aprire, diversificare e consolidare la propria presenza commerciale al di fuori dell’Unione Europea.

La misura ha come scopo il miglioramento della competitività del settore vitivinicolo italiano attraverso l’apertura di nuovi mercati, la diversificazione della presenza commerciale e il consolidamento delle posizioni già acquisite in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Ogni progetto deve perseguire almeno uno degli obiettivi del Piano Strategico PAC e dell’articolo 57 del Regolamento UE 2021/2115, nonché almeno uno degli obiettivi indicati all’articolo 14 del Regolamento UE 2022/126.

Dunque i progetti devono dimostrare una chiara vocazione a incrementare la domanda di vino italiano nei mercati internazionali, a migliorare la conoscenza dei regimi di qualità (DOP, IGP) e ad aumentare la notorietà e il posizionamento del prodotto italiano presso importatori, distributori e consumatori finali nei Paesi terzi.

Possono accedere alla misura i produttori di vino sia singoli che organizzati in forma collettiva. Rientrano tra i soggetti ammissibili le associazioni temporanee di impresa e di scopo (ATI e ATS), sia già costituite che costituende al momento della presentazione della domanda, i consorzi di tutela, le associazioni e le federazioni di categoria, le società cooperative, le reti di impresa tra produttori e le organizzazioni professionali del settore vitivinicolo. La varietà dei soggetti ammissibili riflette la volontà del legislatore di favorire sia le imprese strutturate che le aggregazioni di piccoli produttori, riconoscendo la necessità di operare sui mercati internazionali con una massa critica adeguata.

Il contributo e le tipologie di progetto

Le risorse complessive attribuite alla misura per la campagna 2026/2027 superano i 98 milioni di euro, di cui circa 29 milioni di quota nazionale. Detratte le somme già impegnate per la liquidazione di saldi di campagne precedenti e per il cofinanziamento dei progetti multiregionali, la dotazione effettivamente disponibile per i nuovi progetti nazionali si aggira a poco più di 22 milioni di euro. Se nel corso dell’esercizio finanziario si liberassero economie derivanti dalla liquidazione dei saldi delle campagne precedenti, le risorse residue verranno aggiunte a questa disponibilità tramite un successivo decreto direttoriale.

Il decreto distingue tre tipologie di progetto: nazionali, regionali e multiregionali. Per i progetti nazionali, finanziati a valere sui fondi di quota nazionale e gestiti direttamente dal Ministero tramite AGEA, il contributo massimo per singolo progetto è fissato a 4 milioni di euro, con una spesa minima ammissibile di 500mila euro. Per i progetti regionali e multiregionali, gestiti dalle Regioni e Province autonome con propri avvisi, il contributo massimo resta di 4 milioni di euro (salvo diversa indicazione regionale), mentre la spesa minima scende a 100 mila euro, con la possibilità per le Regioni di prevedere soglie ancora inferiori per i progetti presentati esclusivamente da piccoli produttori come definiti dal Regolamento delegato (UE) 2018/273.

In tutti i casi l’intensità del contributo non può superare il 50% delle spese progettuali ammissibili. Per i soggetti proponenti che siano produttori di vino, ATI, ATS, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa è previsto un ulteriore limite legato al fatturato: le medie e grandi imprese possono richiedere un contributo massimo pari al 5% del fatturato globale risultante dall’ultimo bilancio approvato, mentre per le micro e piccole imprese la soglia sale al 10%. Nei casi in cui il soggetto proponente non abbia un proprio fatturato, il limite si applica al fatturato di ciascun soggetto partecipante produttore di vino.

Il rispetto di questi limiti è obbligatorio in modo cumulativo. Il soggetto proponente deve verificare che il contributo complessivamente richiesto su tutte le tipologie di progetto (nazionale, regionale e multiregionale) per la campagna 2026/2027 non superi la soglia massima consentita. La stessa verifica si applica a ciascun soggetto partecipante. Inoltre, ogni soggetto è possibile presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna tipologia: un solo progetto nazionale, un solo regionale, un solo multiregionale. La presentazione di più progetti sulla stessa tipologia determina l’inammissibilità di tutti i progetti presentati su quella tipologia.

Un caso particolare riguarda i produttori di vino con unità operative in due regioni. In questa situazione è ammissibile la presentazione di un solo progetto regionale (riferito a una delle due regioni) insieme a un progetto multiregionale.

I requisiti soggettivi di ammissibilità

Per accedere alla misura, i soggetti proponenti devono soddisfare tre ordini di requisiti. Il primo riguarda la capacità tecnica ove il proponente, oppure il soggetto incaricato dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato nel triennio precedente la presentazione attività analoghe a quelle oggetto del progetto, anche senza il sostegno dell’OCM. Tale esperienza deve essere documentata attraverso un curriculum aziendale sottoscritto dal legale rappresentante, che descriva le attività di promozione realizzate e dimostri il possesso delle competenze richieste.

Il secondo requisito riguarda la capacità finanziaria in cui ciascun soggetto partecipante deve disporre di risorse sufficienti a garantire la realizzazione efficace del progetto. A tal fine è obbligatoria la presentazione di un’idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario operante in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Il terzo requisito riguarda la disponibilità dei prodotti oggetto di promozione. Il proponente o i partecipanti devono dimostrare una capacità produttiva adeguata, misurata sul totale di scarico del vino imbottigliato e confezionato risultante dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2025 del registro dematerializzato. Per i progetti nazionali la soglia minima è di 750.000 litri complessivi per il soggetto proponente (sia singolo che aggregato) e di almeno 75.000 litri per ciascun soggetto partecipante produttore nell’ambito di soggetti aggregati. Per i progetti regionali e multiregionali, le soglie sono definite dalle Regioni, fermo restando un minimo di 5.000 litri per ciascun soggetto partecipante produttore. Le aziende che producono per conto terzi sono tenute a indicare i terzisti che detengono le giacenze dichiarate.

Le attività finanziabili e le spese ammissibili

I progetti possono includere una o più attività che spaziano dalla partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali alle campagne pubblicitarie e di comunicazione, dalle degustazioni e presentazioni di prodotto alle attività di incoming in Italia, dalla formazione di operatori del settore alle attività di pubbliche relazioni nei mercati di destinazione. Ogni progetto deve consistere in un insieme coerente di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La mera somma di attività senza un filo conduttore strategico non è ammissibile.

Le spese ammissibili e quelle non ammissibili sono dettagliate nell’Allegato 10 al decreto. Ciascun progetto può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi  e le modalità di realizzazione tengono conto delle specifiche regolamentazioni locali, inclusi i casi di Paesi in cui l’importazione e la distribuzione di vini è gestita da monopoli di Stato. Le attività di incoming sono ammissibili solo se realizzate nel territorio della Regione in cui è ubicata la cantina di produzione dei prodotti promossi.

 La scadenza per la presentazione è fissata al 15 giugno 2026.

Come vengono valutati i progetti

I progetti sono esaminati da un apposito Comitato di valutazione che opera in più fasi. In primo luogo verifica la ricevibilità delle domande, ossia che siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità previste. Accerta poi la completezza e la regolarità della documentazione e verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 9 del Decreto ministeriale.

In caso di documentazione incompleta o irregolare, il Comitato può attivare il soccorso istruttorio, assegnando al proponente un termine di almeno 10 giorni per integrare o chiarire quanto richiesto, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra i partecipanti.

La valutazione qualitativa dei progetti avviene sulla base di sei criteri: il livello di analisi e comprensione del contesto di mercato nei Paesi target, la coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma, la qualità delle azioni previste, l’idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e di incremento della conoscenza dei regimi di qualità, la coerenza del piano finanziario rispetto al progetto, e infine l’impatto atteso sul mercato.

Il materiale promozionale e la visibilità del co-finanziamento europeo

Tutto il materiale promozionale e pubblicitario realizzato nell’ambito dei progetti, compresi gli audiovisivi, deve rispettare le linee guida adottate e recare l’emblema dell’Unione Europea con la relativa menzione, secondo le disposizioni d’uso disponibili sul sito della Commissione. L’emblema deve essere chiaramente visibile e la menzione chiaramente leggibile su qualunque supporto.

Per i materiali audio la menzione va riprodotta alla fine del messaggio, per i materiali video l’emblema e la menzione devono comparire all’inizio, durante o alla fine del prodotto. Sui gadget il riferimento al cofinanziamento europeo deve essere riportato sul prodotto stesso e non solo sulla sua custodia. Il materiale deve recare anche il logotipo del Ministero, di dimensioni uguali in altezza o larghezza a quelle dell’emblema europeo. La menzione va tradotta nella lingua del Paese di destinazione oppure in inglese. I messaggi promozionali devono basarsi sulle qualità intrinseche del vino e rispettare le disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi di destinazione.

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