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Il Bonus Transizione 5.0 ha attratto l’attenzione del tessuto imprenditoriale fin dalla sua emanazione. Tuttavia, la fortuna di uno strumento agevolativo è collegata sia all’ambito di azione, sia alla possibile cumulabilità con altre agevolazioni già in essere.
di Paola Giordano
Su Transizione 5.0 si sono fatte diverse supposizioni, ma solo con la conversione del decreto in Legge, la fattispecie ha avuto una sua definizione.
Non tutto, però, è così chiaro. Ci si riferisce, in particolare, alla questione della cumulabilità del credito di imposta Transizione 5.0 con altri incentivi.
In questo articolo cercheremo di dare una risposta a due importanti domande: come è stata modificata tale disciplina, di seguito alla conversione? Inoltre, con il recente sblocco delle risorse destinate ai crediti d’imposta per gli investimenti nella ZES Sud, la materia ha subito modifiche? Con il decreto attuativo del credito di imposta Transizione 5.0 sono arrivati importanti chiarimenti sulla cumulabilità del bonus con altre agevolazioni. Ulteriori utili indicazioni sono contenute anche nella circolare MIMIT-GSE del 16 agosto 2024.
L’articolo 38
Più nello specifico, l’articolo 38 del Decreto-legge PNRR quater regola i diversi dettagli del Piano Transizione 5.0. Tra le varie disposizione, è il comma 18 dell’articolo in esame a disciplinare le differenti cumulabilità dell’incentivo previsto per gli investimenti in efficientamento energetico. Nel dispositivo è ben specificato che il credito d’imposta per Transizione 5.0 non è sempre cumulabile.
In primis, il confronto avviene con le agevolazioni previste per Transizione 4.0, per investimenti in beni nuovi strumentali. I due Piani coesisteranno fino a fine 2025, e sarà possibile richiedere alternativamente, ma non cumulativamente, le agevolazioni, per i medesimi costi ammissibili. Bisognerà quindi capire, in base alla tipologia dell’investimento, qual è la strada più conveniente.
Il rapporto con la Zes Unica
Analizziamo poi il rapporto con le agevolazioni per gli investimenti nella ZES unica. Il comma 18 dell’articolo 38 nella sua versione iniziale era perentorio: non veniva riconosciuta cumulabilità alcuna in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. Sull’argomento era stato proposto un emendamento, per prevedere la coesistenza delle due agevolazioni. L’emendamento non è però stato approvato, e la versione definitiva della Legge resta uguale alla primordiale: o credito d’imposta per Transizione 5.0 o per gli investimenti nella ZES Sud. Senza deroghe.
Con riferimento alla cumulabilità con altre agevolazioni, il Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Le risposte del MIMIT
Al riguardo, si evidenzia che il MIMIT nell’ambito delle FAQ sulla Nuova Sabatini, ha riconosciuto la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con la misura. Si puntualizza, infatti, che il credito d’imposta Transizione 5.0 non costituisce un aiuto di Stato; pertanto, non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini. Inoltre, come indicato all’articolo 18 del decreto attuativo 24 luglio 2024, in considerazione del fatto che, il credito d’imposta è finanziato a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l’altro, l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241.
Le conclusioni
In conclusione, nonostante gli interventi normativi ripetuti, alcuni aspetti restano ancora oggetto di interpretazione e, eventuali deroghe in merito alla cumulabilità dell’incentivo, saranno possibili solo con la piena attuazione degli interventi a valere sulla Transizione 5.0 e di un suo reale impatto sulle attività imprenditoriali che ne potranno beneficiare.
