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Sicurezza sul lavoro. Patente a punti o Patente a crediti: di cosa si tratta e chi è interessato

Patente a punto

In ottemperanza all’art. 27 del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza), è stato pubblicato il decreto n. 132 che fissa il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

di Rita Rainone

Il 23 settembre 2024, con la Circolare n.4, l’Ispettorato nazionale del lavoro definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.  

I tre passaggi normativi citati accompagnano gli addetti ai lavori alla data del I° ottobre 2024, ovvero all’entrata in vigore dell’obbligo di detenzione della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi (esclusi coloro che forniscono mere prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso di attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/23) che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Il punteggio iniziale

Il punteggio iniziale della patente è di trenta crediti, che vengono decurtati in caso di provvedimenti definitivi emanati nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti inadempienti (i casi e le misure sono contenuti nell’allegato I-bis del D.lgs81/08). 

In caso di condotte virtuose, è possibile incrementare il punteggio inziale o recuperare i crediti eventualmente decurtati.

Il mancato possesso della patente a crediti implica per l’azienda o il lavoratore autonomo che operino in cantieri temporanei o mobili, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000.

Il Decreto n.132 del 18 settembre 2024 e la Circolare dell’Ispettorato del Lavoro n.4 del 23 settembre 2024 chiariscono che le domande per il conseguimento della patente vanno presentate attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attivo dal 1° ottobre, quindi in formato digitale accedendo tramite SPID o CIE.

I requisiti

I requisiti richiesti sono in parte presentabili attraverso autocertificazione (iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possesso del documento unico di regolarità contributiva e fiscale in corso di validità), in parte attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/00 n. 445 (adempimento degli obblighi formativi da parte dei datori di lavoro, dei preposti, dei lavoratori, possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (se previsto), avvenuta designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

I Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza devono essere messi al corrente della presentazione della domanda.

La patente, pertanto, attesta le esperienze e le competenze del titolare, compresa la formazione in materia di sicurezza e i relativi attestati in corso di validità e viene rilasciata in formato digitale.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente a crediti “il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF)”.

Autocertificazioni

Si sottolinea che il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è “oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R”. Qualora la richiesta della patente “sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti”.

All’esito della richiesta “il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale”.

L’invio

L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e DM 132/2024 chiariscono che “dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente”.

Sul portale dell’Ispettorato del lavoro è possibile scaricare sia il modello di  autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti, sia il modellodell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva “dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ”; la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”.

Mentre a partire dal 1° novembre p.v. “non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.

 

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