Dal 12 giugno 2026 si apre ufficialmente lo sportello per accedere al nuovo iperammortamento, la misura del Piano Transizione 5.0 dedicata agli investimenti delle imprese in innovazione digitale, tecnologie avanzate ed energia da fonti rinnovabili. Le comunicazioni preventive dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma informatica del GSE, nell’Area Clienti, utilizzando i modelli e le istruzioni operative approvati dal MIMIT.
Il nuovo Piano Transizione 5.0 sceglie la strada della maggiorazione fiscale del costo dei beni strumentali e supera la centralità del credito d’imposta. Per le imprese significa tornare a un meccanismo più vicino alla logica originaria dell’iperammortamento, con un beneficio che si scarica lungo il piano di ammortamento e incide sul reddito imponibile.
La misura accompagna gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con una finestra pluriennale che rappresenta una delle scelte più rilevanti del nuovo impianto, perché consente alle aziende di programmare ordini, consegne, installazioni e interconnessioni con un orizzonte meno compresso rispetto a molti interventi del passato. La dote pubblica, pari a 9,8 miliardi di euro, dà alla misura una dimensione significativa nell’ambito della politica industriale nazionale.
Dal credito d’imposta alla deduzione fiscale
La prima novità è il cambio dello strumento, poiché l’agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. In pratica, l’impresa deduce fiscalmente un costo più alto rispetto a quello effettivamente sostenuto.
La maggiorazione arriva al 180 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, scende al 100 per cento per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e si attesta al 50 per cento per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Gli scaglioni operano su base annuale e questo elemento può diventare decisivo nella pianificazione degli investimenti e nella scelta dei tempi di completamento.
Per i soggetti IRES, considerando l’aliquota ordinaria del 24 per cento e guardando al solo beneficio aggiuntivo derivante dalla maggiorazione, l’effetto fiscale teorico equivale al 43,2 per cento del costo agevolabile nel primo scaglione, al 24 per cento nel secondo scaglione e al 12 per cento nel terzo scaglione. Per i soggetti IRPEF, invece, il vantaggio effettivo dipende dall’aliquota marginale applicabile.
Il beneficio risulta quindi più selettivo rispetto al credito d’imposta, perché premia in modo più diretto le imprese con capienza fiscale e con piani di ammortamento strutturati. Il vantaggio si manifesta nel tempo, insieme alla deduzione delle quote, e richiede un presidio fiscale e documentale più continuo.
La correzione sui beni extra Ue
Una delle modifiche più importanti rispetto all’impianto originario riguarda l’origine dei beni. La legge di bilancio 2026 aveva introdotto un vincolo legato alla produzione dei beni in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, poi il decreto fiscale di marzo ha eliminato questo requisito con effetto dal 1° gennaio 2026.
La correzione amplia il perimetro operativo della misura e risponde a una criticità segnalata da molte filiere industriali, perché in diversi settori ricostruire l’origine produttiva di macchinari complessi avrebbe creato difficoltà applicative rilevanti. Con la modifica, il punto centrale torna a essere la destinazione del bene a una struttura produttiva situata in Italia, insieme al rispetto dei requisiti tecnici e di interconnessione.
Resta però un’attenzione specifica per il fotovoltaico. Per gli impianti solari destinati all’autoproduzione continuano a valere i requisiti previsti dalla disciplina dedicata ai moduli ammessi, con il riferimento alle categorie indicate dalla normativa richiamata dalla legge di bilancio.
Cosa possono acquistare le imprese
Il perimetro delle spese agevolabili ruota attorno a due grandi famiglie di investimenti.
La prima riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Sono i beni ricompresi negli Allegati IV e V della legge di bilancio 2026, che raccolgono e aggiornano l’impostazione degli storici allegati Industria 4.0. La condizione tecnica resta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Rientrano quindi macchinari, impianti, sistemi automatizzati, soluzioni digitali e software acquisiti come beni immateriali ammortizzabili, quando rispettano le caratteristiche richieste dagli allegati e dialogano con i sistemi aziendali. La logica è quella dell’investimento integrato nel processo produttivo, con un requisito tecnologico sostanziale e documentabile.
La seconda famiglia riguarda i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta. È qui che il nuovo iperammortamento assorbe una parte della filosofia energetica di Transizione 5.0, pur con un impianto fiscale diverso.
Il capitolo energia
Per l’autoproduzione da fonti rinnovabili, il decreto attuativo dettaglia le spese ammissibili. Sono agevolabili i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori posti a monte dei punti di connessione, i misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente a calore di processo, i servizi ausiliari e gli impianti di stoccaggio asserviti alla produzione.
Il dimensionamento diventa un elemento tecnico centrale, perché per gli impianti elettrici da fonti rinnovabili la producibilità massima attesa deve restare entro il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. Per gli impianti termici, il riferimento è il fabbisogno di calore di processo.
Questa impostazione collega l’agevolazione a un investimento coerente con i consumi aziendali.
La misura finanzia impianti funzionali all’autoconsumo e costruiti sulle esigenze reali della struttura produttiva, evitando sovradimensionamenti scollegati dal ciclo produttivo.
Gli adempimenti diventano il cuore della misura
La prima comunicazione serve a prenotare il beneficio e va riferita alla struttura produttiva interessata.
Dopo l’esito positivo del GSE, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma entro sessanta giorni. In questa fase occorre dimostrare il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per il leasing finanziario, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e con l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente.
La terza fase arriva al completamento dell’investimento. L’impresa trasmette la comunicazione di completamento, dopo l’interconnessione dei beni digitali o l’entrata in funzione degli impianti energetici, e comunque entro il 15 novembre 2028.
La comunicazione deve essere accompagnata dalle attestazioni sul possesso della documentazione tecnica e contabile.
A questi passaggi si aggiungono due flussi periodici di monitoraggio. Entro il 20 gennaio di ogni anno l’impresa deve inviare una comunicazione con informazioni sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio. Entro il 30 giugno successivo deve trasmettere una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.
Perizia e certificazione contabile
Il decreto rafforza anche la documentazione richiesta. Le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione e i requisiti degli impianti da fonti rinnovabili devono risultare da una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi, oppure da un ente di certificazione accreditato.
Per il settore agricolo possono intervenire anche dottori agronomi e forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
Accanto alla perizia tecnica compare la certificazione contabile, che serve a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa. Per le imprese soggette a revisione legale interviene il revisore incaricato, mentre per le altre imprese la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro.
È una delle differenze più marcate rispetto alla percezione tradizionale degli incentivi automatici. La fruizione richiede una filiera documentale completa, tecnica e contabile, da costruire durante il progetto e da conservare in vista dei controlli.
Quando matura il beneficio
La maggiorazione rileva dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione è subordinata all’esito positivo delle verifiche del GSE.
Questo passaggio sposta il baricentro operativo, perché ordine, consegna, interconnessione, entrata in funzione, comunicazioni e documenti devono essere coordinati. Un investimento formalmente agevolabile può perdere efficacia pratica quando la procedura viene gestita in modo incompleto o fuori tempo.
Il GSE effettua verifiche documentali e controlli, anche rispetto alla coerenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato. L’impresa deve conservare fatture, documenti di trasporto, perizie, certificazioni e ogni documento utile a dimostrare il sostenimento dei costi e la correttezza del beneficio.
Il nodo dei software in cloud
Un punto resta particolarmente delicato per le imprese che stanno digitalizzando i processi con soluzioni cloud. Il decreto offre copertura ai software acquisiti come beni immateriali ammortizzabili e ricompresi nell’Allegato V. I modelli SaaS, cloud e as-a-service continuano invece a richiedere una disciplina espressa.
Il tema è industrialmente rilevante, perché molti investimenti digitali delle imprese passano oggi da piattaforme in abbonamento, licenze d’uso e servizi erogati da remoto. La risposta politica sembra aperta a una possibile soluzione normativa, ma allo stato attuale la prudenza impone di distinguere tra software capitalizzabili e canoni per servizi cloud.
Per le aziende, questo significa valutare in anticipo la natura contabile e contrattuale del software, evitando di costruire il piano di investimento su costi che richiedono ancora una norma correttiva.
Una misura più programmabile e più selettiva
Il nuovo iperammortamento 2026 ha due anime. Da un lato recupera un meccanismo conosciuto dalle imprese, quello della maggiorazione del costo, e lo rende pluriennale. Dall’altro introduce una procedura più presidiata, con GSE, comunicazioni, perizie, certificazione contabile e monitoraggio annuale.
La principale novità rispetto al passato è quindi il ritorno a una leva fiscale meno immediata del credito d’imposta, ma più ordinata nella programmazione industriale. La principale novità rispetto al testo originario è l’apertura ai beni prodotti anche fuori dall’area Ue e See, con una correzione che rende la misura più aderente alle filiere reali delle imprese.
Per chi investe in macchinari, automazione, software industriale e autoproduzione energetica, l’opportunità è rilevante. La differenza la farà la capacità di progettare l’investimento insieme al fascicolo documentale. Nel nuovo iperammortamento, il beneficio fiscale nasce dall’investimento, ma si conserva con la compliance.
