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Dalle comunicazioni al Gse alla perizia asseverata, il nuovo incentivo si prepara al debutto operativo. Restano confermate le aliquote della legge di Bilancio, mentre il decreto attuativo introduce una procedura più selettiva e un monitoraggio più stretto.
Il ritorno della deduzione maggiorata
L’iperammortamento torna nel 2026 con una struttura più vicina alla deduzione maggiorata che al credito d’imposta. La legge di Bilancio ha fissato il perimetro dell’agevolazione, destinata alle imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in alcuni beni legati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Il decreto attuativo firmato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy ne definisce ora le regole operative e sposta il baricentro della misura sugli adempimenti.
Le aliquote restano quelle della manovra
Le aliquote restano quelle già previste dalla manovra. La maggiorazione del costo è pari al 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e al 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.
Il beneficio riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, destinati a strutture produttive situate in Italia.
Il ruolo centrale del Gse
La novità principale riguarda il percorso di accesso. Il decreto affida al Gse un ruolo centrale, con una procedura articolata in tre passaggi. Le imprese dovranno trasmettere una comunicazione preventiva, confermare poi l’investimento e, infine, comunicare il completamento.
La conferma richiederà anche l’indicazione dell’acconto versato, pari al 20% del costo di ciascun bene. Per i beni in leasing il requisito sarà legato alla sottoscrizione del contratto e all’ordine effettuato dal concedente.
Il completamento dell’investimento dovrà essere comunicato entro il 15 novembre 2028, dopo l’interconnessione dei beni. Solo l’esito positivo della procedura consentirà l’utilizzo dell’agevolazione.
Monitoraggio lungo tutto il ciclo dell’investimento
Accanto alle tre comunicazioni iniziali entrano in gioco anche obblighi di monitoraggio successivi. Le imprese dovranno aggiornare periodicamente le informazioni relative agli investimenti e alle quote di ammortamento imputate.
Questo aspetto segna una discontinuità rispetto alle precedenti stagioni dell’agevolazione, nelle quali il controllo arrivava soprattutto in una fase successiva. Nel nuovo impianto, invece, il presidio accompagna l’intero ciclo dell’investimento.
Perizia e certificazione contabile
Il decreto dettaglia anche gli obblighi tecnici. Per accedere al beneficio servirà una perizia asseverata, chiamata ad attestare le caratteristiche del bene, l’interconnessione e, quando rilevante, il rispetto dei requisiti previsti per gli investimenti energetici.
Per le imprese agricole potranno intervenire anche professionisti del settore, come agronomi, agrotecnici e periti agrari laureati.
A questa documentazione si aggiunge la certificazione contabile delle spese. Le imprese soggette a revisione legale potranno far leva sui propri revisori. Le altre dovranno rivolgersi a un revisore o a una società di revisione iscritti negli appositi registri.
Il costo della certificazione entra così tra gli elementi da considerare nella valutazione di convenienza, soprattutto per gli investimenti di dimensione più contenuta.
Il nodo dei software in cloud
Un punto destinato a incidere sulle scelte delle imprese riguarda i software in cloud. Nelle prime letture della misura era emersa l’ipotesi di un’apertura ai canoni per soluzioni as a service.
Nel testo del decreto attuativo, secondo le anticipazioni disponibili, il riferimento espresso al SaaS non compare. In assenza di chiarimenti successivi, l’agevolazione sembra quindi concentrarsi sui beni immateriali riconducibili agli allegati richiamati dalla legge, senza una copertura esplicita dei servizi cloud a canone.
Le regole per autoproduzione e autoconsumo
Sul fronte energetico, il decreto entra nel dettaglio degli investimenti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili. Sono previste regole su componenti, localizzazione, collegamento alla struttura produttiva e dimensionamento degli impianti.
La producibilità attesa dovrà risultare coerente con il fabbisogno energetico della struttura, con un limite massimo fissato al 105 per cento. L’obiettivo è evitare che l’agevolazione finanzi capacità eccedenti rispetto alle esigenze dell’attività produttiva.
Il vincolo Made in Europe
Va inoltre separato il decreto attuativo da un’altra modifica intervenuta sul quadro originario. Il vincolo sui beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stato eliminato dal decreto legge 38 del 2026, con effetto sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Resta però da verificare, caso per caso, il rispetto dei requisiti specifici previsti per alcuni beni energetici, in particolare per i moduli fotovoltaici.
I prossimi passaggi
Il prossimo passaggio operativo sarà decisivo. Servono la piena pubblicazione del decreto, i provvedimenti direttoriali con i modelli di comunicazione e l’apertura della piattaforma Gse.
Solo allora le imprese potranno misurare con certezza tempi e modalità di accesso. Nel frattempo, il messaggio del decreto è già chiaro. L’agevolazione torna, ma con un livello di controllo più elevato e con una selezione più rigorosa degli investimenti effettivamente ammissibili.
