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La commissione ECON ha approvato la revisione della SFDR
Chi cerca capitali da un fondo classificato secondo la SFDR – il regolamento europeo sulla trasparenza della finanza sostenibile in vigore dal 2021, che distingue i fondi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (articolo 8) da quelli che hanno la sostenibilità come obiettivo esplicito dell’investimento (articolo 9) – ha imparato a convivere con il paradosso dell’etichetta di sostenibilità apposta sul prodotto finanziario che dice ben poco sui criteri con cui verrà valutata l’impresa che riceve l’investimento.
La revisione della SFDR approvata dalla commissione ECON del Parlamento europeo – lo scorso 10 settembre – prova a chiudere questo scollamento toccando direttamente chi sta dall’altra parte del capitale.
Il paradosso ha una storia e dei numeri. Infatti, già nel quarto trimestre 2022, appena un anno e mezzo dopo l’entrata in vigore del regolamento, oltre 300 fondi furono declassati da articolo 9 ad articolo 8 per un controvalore di 175 miliardi di euro, il 40% del patrimonio dark green di allora.
I gestori si erano accorti che i requisiti dell’articolo 9 erano più stringenti di quanto avessero inizialmente dichiarato e hanno corretto il tiro. La distanza tra le due categorie non si è più ricomposta, a fine 2025 il patrimonio complessivo di articolo 8 e articolo 9 vale 7,1 trilioni di euro secondo Morningstar, in cui la quota dell’articolo 8 è al 56% del mercato mentre quella dell’articolo 9 è scesa al 2,7% dal 2,8% del trimestre precedente. Nell’anno i fondi articolo 9 hanno registrato le prime uscite nette dalla nascita della SFDR nel 2021. È proprio questo scarto a spiegare perché la Commissione abbia deciso di intervenire con una revisione mirata anziché con un semplice aggiornamento tecnico.
Il nuovo impianto sostituisce gli articoli 8 e 9 con tre categorie – sostenibili, di transizione, ESG di base – e per ciascuna introduce requisiti che si traducono, a cascata, in richieste concrete verso le aziende target. La più immediata riguarda la due diligence con i gestori che dovranno verificare, a cadenza almeno annuale, l’esposizione delle imprese partecipate ai combustibili fossili, le loro emissioni di gas serra, l’impatto sulla biodiversità e gli altri effetti negativi rispetto agli obiettivi di sostenibilità dichiarati dal prodotto. Per un’impresa che oggi fornisce dati ESG a un investitore in modo discontinuo o solo su richiesta significa prepararsi a un flusso informativo strutturato e ricorrente, non più episodico.
Dove la SFDR traccia il confine
Il punto più delicato per molte filiere industriali riguarda la categoria di transizione. I fondi che vi rientrano non potranno investire in imprese che ricavano profitti dall’esplorazione, dall’estrazione, dalla lavorazione o dalla raffinazione di combustibili fossili, salvo che l’impresa dimostri un piano di riduzione delle emissioni con scadenze misurabili e investimenti concreti nella transizione energetica. È una porta che resta aperta, ma solo a condizione di avere già in mano un piano documentato. Le imprese che oggi si collocano in una fase di transizione reale – come chi sta riconvertendo processi produttivi energivori o diversificando l’approvvigionamento – hanno un potere negoziale in più con i fondi, a patto di poterlo dimostrare con i numeri e le tempistiche.
La categoria ESG di base, pensata per i prodotti finora classificati articolo 8, introduce l’esclusione delle società che ricavano una quota significativa da carbone e lignite con una soglia fissata all’1%. Non esclude, però, le imprese impegnate in nuovi progetti di esplorazione o estrazione di petrolio e gas, né le centrali a carbone prive di un piano di dismissione. Per le imprese partecipate significa che anche gli investitori meno esigenti sul piano ESG dovranno verificare l’esposizione al carbone, allargando la platea di chi chiederà questo dato.
Meno oneri per gli operatori più piccoli, un vantaggio indiretto per le PMI
C’è anche un fronte di semplificazione che più direttamente interessa le imprese di minori dimensioni in cerca di finanziamenti agevolati o di capitale di rischio. La revisione restringe l’obbligo di rendicontazione dell’impatto ambientale e sociale ai soli maggiori operatori finanziari, escludendo investitori professionali, consulenza finanziaria e gestione di portafoglio. Meno oneri di compliance per i gestori più piccoli e per i club deal locali significa, potenzialmente, una minore barriera all’ingresso per chi oggi rinuncia a strutturare operazioni ESG-compliant per motivi di costo. Una tema che riguarda in modo particolare i fondi e i veicoli di investimento che lavorano con le PMI del Mezzogiorno e con i settori della finanza agevolata.
Il testo ECON diverge ancora dalla posizione che il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 24 giugno, in particolare su alcuni criteri di ammissibilità delle categorie e sul trattamento dei titoli di Stato. Eurosif, l’associazione europea per la finanza sostenibile, aveva già segnalato all’indomani di quella posizione le lacune che il testo del Consiglio non colmava, quali l’assenza di un principio “Do No Significant Harm” pienamente vincolante e tutele sociali giudicate insufficienti rispetto a quelle ambientali. Sono i punti su cui il negoziato a tre con il Parlamento dovrà trovare una sintesi e da cui dipenderà anche il livello di documentazione che le imprese partecipate dovranno fornire ai gestori. Il mandato negoziale del Parlamento sarà annunciato solo all’apertura della plenaria del 1° ottobre, data di avvio del trilogo con il Consiglio.
Per le imprese che si preparano a un prossimo round di finanziamento, il messaggio pratico è iniziare fin da ora a strutturare i dati su emissioni, esposizione fossile e diritti umani lungo la filiera. Chiunque sarà il gestore che le finanzierà, quei dati li chiederà comunque.
