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Dal 7 ottobre torna Scoperta imprenditoriale, lo strumento del ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato ai programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle regioni meno sviluppate. La seconda edizione dispone di 505,8 milioni di euro e conserva l’impianto della misura avviata nel 2023, intervenendo però su uno degli aspetti che pesano maggiormente nella costruzione finanziaria dei progetti. Diminuisce, infatti, la quota di finanziamento agevolato e cresce, per tutte le imprese, quella riconosciuta come contributo diretto alla spesa.
Le domande potranno essere inviate dalle ore 10 del 7 ottobre 2026, attraverso la piattaforma del soggetto gestore, Mediocredito Centrale. La procedura per predisporre domanda e allegati sarà disponibile dal 24 settembre. Lo sportello opera nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18.
Il decreto ministeriale che ha rifinanziato l’intervento è del 19 maggio 2026 ed è stato registrato dalla Corte dei conti il 19 giugno; il relativo comunicato è apparso sulla Gazzetta Ufficiale numero 151 del 2 luglio. Il decreto direttoriale con le regole operative porta invece la data del 6 agosto ed è stato pubblicato dal Mimit il 12 agosto.
Oltre 200 milioni in più rispetto alla prima edizione
Il primo cambiamento si evince nella dotazione. Scoperta imprenditoriale II può contare su 505.801.524,89 euro, contro i 300 milioni messi a disposizione dal decreto del 13 luglio 2023. L’incremento supera quindi i 205 milioni di euro.
Le risorse 2026 provengono da più fonti. Per la componente di finanziamento agevolato mettono a disposizione circa 279,7 milioni attraverso il Fondo rotativo del Fondo per la crescita sostenibile, mentre altre risorse sono destinate al contributo diretto alla spesa e provengono da economie di precedenti interventi e dal PN Ricerca, innovazione e competitività 2021-2027. Il decreto mantiene inoltre la possibilità di finanziare i progetti nell’ambito dello stesso PN RIC quando risultino coerenti con gli ambiti e i criteri del Programma.
Resta invariata la tutela riservata alle imprese di dimensioni minori. Il 60% delle risorse è destinato ai progetti proposti da PMI e reti di imprese e, all’interno di questa quota, il 25% è riservato a micro e piccole imprese. Era la stessa impostazione adottata nel 2023.
Più contributo diretto e meno finanziamento
È sul livello dell’agevolazione che la seconda edizione cambia maggiormente rispetto alla precedente.
Nel 2026 il finanziamento agevolato copre nominalmente il 40% dei costi e delle spese ammissibili. A questo si aggiunge un contributo diretto alla spesa del 40% per le piccole imprese, del 35% per le medie e del 30% per le grandi.
Nel bando precedente il finanziamento agevolato arrivava invece al 50%, mentre il contributo diretto era pari al 35% per le piccole imprese, al 30% per le medie e al 25% per le grandi.
La nuova edizione sposta quindi dieci punti percentuali dal finanziamento e ne recupera cinque sul contributo a fondo perduto. In termini nominali, una piccola impresa passa da un mix composto da 50% di finanziamento e 35% di contributo a un rapporto 40%-40%; una media impresa passa dal 50%-30% al 40%-35%, mentre per una grande impresa il rapporto cambia dal 50%-25% al 40%-30%. La copertura nominale complessiva scende così di cinque punti, ma la componente che l’impresa deve restituire diminuisce di dieci punti.
Le percentuali devono comunque essere lette insieme ai limiti previsti dal regolamento GBER: qualora il valore dell’aiuto, calcolato in equivalente sovvenzione lordo, superi l’intensità massima ammessa dall’articolo 25, il contributo diretto viene ridotto fino al rispetto del limite europeo.
Per gli organismi di ricerca l’impostazione resta quella della prima edizione. L’agevolazione viene concessa esclusivamente come contributo diretto, nella misura del 60% dei costi riferibili alla ricerca industriale e del 40% per lo sviluppo sperimentale. Anche le condizioni del prestito restano sostanzialmente in continuità con il precedente intervento. Il finanziamento può durare da uno a otto anni, oltre a un periodo di preammortamento che può arrivare fino all’ultimazione del progetto e comunque entro il limite massimo di tre anni dalla concessione. Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione.
Progetti tra uno e cinque milioni nelle sette regioni meno sviluppate
I programmi devono essere realizzati in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia, le sette regioni classificate dalla disciplina come meno sviluppate.
Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale diretti alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure al miglioramento sostanziale di quelli esistenti. Le attività devono utilizzare le tecnologie abilitanti fondamentali, le KETs, ed essere coerenti con le aree tematiche e le traiettorie individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente oppure contribuire a individuare nuove traiettorie tecnologiche e applicative capaci di alimentarne l’evoluzione.
L’investimento ammissibile resta compreso tra 1 e 5 milioni di euro, con progetti della durata minima di 18 mesi e massima di 36 mesi. Le attività devono iniziare dopo la presentazione della domanda e comunque entro tre mesi dal provvedimento di concessione.
Su questi elementi il confronto con il 2023 mostra una continuità pressoché completa con gli stessi valori minimo e massimo del progetto, identica durata e medesimo perimetro territoriale.
Cambia la posizione delle imprese di servizi all’industria
Più sottile, ma rilevante nella verifica dei requisiti, è la modifica apportata alla platea dei beneficiari.
Nel 2026 possono presentarsi come beneficiari principali le imprese che esercitano attività industriali ai sensi dei numeri 1 e 3 dell’articolo 2195 del Codice civile, comprese le imprese artigiane, le imprese agroindustriali con attività prevalentemente industriale e i centri di ricerca. Devono avere almeno due bilanci approvati alla data di presentazione del progetto.
Le imprese agricole, gli organismi di ricerca e le imprese che svolgono attività ausiliarie ai sensi del numero 5 dell’articolo 2195 possono partecipare come co-proponenti di un progetto congiunto.
È proprio su quest’ultimo punto che il testo differisce dall’edizione 2023. Il decreto del 13 luglio 2023 inseriva infatti direttamente tra i soggetti beneficiari anche le imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese industriali e agroindustriali. Nella nuova disciplina queste imprese sono collocate espressamente tra i soggetti che possono partecipare come co-proponenti.
La collaborazione resta obbligatoria
La misura conserva la logica collaborativa già adottata nella prima edizione.
La prima strada è il progetto congiunto tra un massimo di tre soggetti, compresa l’impresa capofila. Nel partenariato deve esserci almeno una PMI e ciascun partecipante deve sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili. La collaborazione deve essere disciplinata attraverso un contratto di rete o un’altra forma contrattuale idonea, per esempio un consorzio o un accordo di partenariato.
La seconda possibilità riguarda una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione, definita come impresa diversa da una PMI con non più di 499 dipendenti. In questo caso il progetto può avere un solo proponente, purché coinvolga soggetti esterni e indipendenti attraverso servizi di ricerca, consulenza in ricerca e sviluppo o ricerca contrattuale per almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.
Personale, strumenti, ricerca contrattuale, spese generali e materiali
Il decreto 2026 richiama per l’individuazione delle spese ammissibili l’articolo 5 del decreto del 13 luglio 2023. Il paniere resta quindi quello già utilizzato nella prima edizione e comprende i costi del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo, strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, servizi di consulenza e ricerca contrattuale, acquisizione o licenza di risultati della ricerca, brevetti e know-how, spese generali direttamente connesse al programma e materiali utilizzati nelle attività progettuali.
Le spese devono rispettare il principio DNSH e le condizioni previste per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2021-2027. Il decreto ammette inoltre il ricorso alle opzioni semplificate di costo nei limiti consentiti dal GBER.
La selezione resta a sportello, ma il punteggio conta
Le domande entrano in istruttoria secondo la procedura a sportello. Se le risorse residue non sono sufficienti per coprire integralmente tutte le istanze presentate nello stesso giorno, l’ordine viene definito attraverso una graduatoria basata sul punteggio relativo alla solidità economico-finanziaria. In caso di parità prevale il progetto con il costo più basso. La stessa regola era già prevista nel 2023.
La valutazione esamina le caratteristiche del proponente, la qualità della proposta progettuale e l’impatto del progetto. Rimangono soglie minime piuttosto selettive: almeno 18 punti per il primo criterio, 25 per il secondo e 12 per il terzo, oltre a un punteggio complessivo minimo di 70 punti. L’indicatore relativo alla capacità di rimborsare il finanziamento deve inoltre ottenere almeno 3,2 punti nella valutazione istruttoria; già in fase preliminare viene verificato che ciascun proponente disponga di un’adeguata capacità di rimborso, attraverso un indicatore che deve risultare almeno pari a 0,8.
Le soglie sono sostanzialmente le stesse applicate nell’edizione precedente, cambia invece una delle premialità.
Restano i due punti aggiuntivi riconosciuti alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere. Per il 2026 altri tre punti sono assegnati ai soggetti che, al momento della domanda, risultano iscritti nell’elenco delle imprese dotate di rating di legalità.
Nel 2023 i tre punti aggiuntivi avevano una diversa destinazione: spettavano ai progetti rivolti alla riduzione delle emissioni di gas serra, all’adattamento ai cambiamenti climatici o all’economia circolare oppure alle imprese dotate di specifici sistemi di gestione ambientale.
Il passaggio dal requisito ambientale al rating di legalità è quindi una delle differenze operative più riconoscibili tra le due edizioni. Le maggiorazioni sono utilizzate nella valutazione istruttoria ma non incidono sulla graduatoria eventualmente formata per stabilire l’ordine delle domande presentate nello stesso giorno in caso di insufficienza delle risorse.
Anticipazione fino al 90% e garanzia: le regole non cambiano
Il meccanismo di erogazione mantiene un elemento che merita particolare attenzione. Il finanziamento agevolato può essere corrisposto anche in un’unica anticipazione, fermo il limite complessivo del 90% previsto prima del saldo. In questo caso l’impresa deve presentare una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
In alternativa può utilizzare lo specifico strumento di garanzia istituito dal decreto direttoriale del 6 agosto 2015. L’impresa che sceglie questa strada deve contribuire al finanziamento del fondo versando una quota pari al 3,09% dell’anticipazione richiesta, salvo future rideterminazioni. La somma va versata prima della richiesta di anticipazione e, una volta erogata quest’ultima, non viene restituita nemmeno in caso di esito negativo del progetto o successiva rinuncia alle agevolazioni.
Sul punto la seconda edizione replica la disciplina precedente, che prevedeva già la stessa percentuale del 3,09%.
Va distinta questa garanzia, richiesta per l’anticipazione, dalla garanzia sul finanziamento agevolato in quanto tale. Il prestito concesso dal Mimit non è assistito da forme di garanzia. La fideiussione, la polizza o il fondo intervengono quando l’impresa chiede di riceverlo anticipatamente.
Per alimentare il fondo di garanzia il decreto 2026 accantona 10.116.030,50 euro, pari al 2% delle risorse complessive. Nella prima edizione l’accantonamento era di 6 milioni, sempre pari al 2% della dotazione.
Il precedente dello sportello 2024
Il confronto con l’edizione precedente offre infine un’indicazione pratica sui tempi di accesso. Lo sportello relativo al decreto del 2023 aprì alle ore 10 del 7 febbraio 2024 e i termini furono sospesi già dall’8 febbraio, dopo l’assorbimento delle risorse disponibili. Il 28 febbraio il Ministero approvò poi la graduatoria per l’ammissione delle domande alla fase istruttoria.
Il precedente non determina ciò che accadrà nel 2026, soprattutto perché la nuova dotazione è molto più alta, ma mostra quanto possa incidere la data di presentazione in una procedura a sportello. La preparazione assume un peso particolare anche perché, qualora più domande arrivino nello stesso giorno e le risorse residue non siano sufficienti, entra in gioco la graduatoria costruita sulla solidità economico-finanziaria dei proponenti.
La seconda Scoperta imprenditoriale arriva dunque con risorse più ampie e con un sostegno meno carico di debito rispetto al 2023. L’architettura della misura resta riconoscibile: programmi da uno a cinque milioni, ricerca collaborativa, almeno due bilanci approvati e localizzazione nelle sette regioni meno sviluppate. Il cambiamento finanziario è però concreto. Per tutte le classi dimensionali il contributo diretto cresce di cinque punti, mentre la quota da restituire scende dal 50 al 40%. Per le imprese che stanno costruendo programmi di ricerca di dimensioni rilevanti, è questa la differenza che pesa di più nei conti del nuovo sportello.
