Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di giovani e donne, se stabilito dalla stazione appaltante.
È quanto ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 451 del 5 ottobre 2022 rispondendo a un quesito richiesto dalla società esclusa dai lavori di adeguamento sismico e di sicurezza della scuola Rodari di Firenze. I lavori, con importo a base di gara di 233.539 euro, prevedevano l’obbligo ai partecipanti di dichiarare il proprio impegno al rispetto delle quote di assunzione giovanile e femminile.
“Trattandosi di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari”, scrive Anac, “sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non assumano l’obbligo di salvaguardare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 15% di occupazione femminile”.
Questo nel caso in cui la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando di gara. In base al Dl 77/2021, le stazioni appaltanti possono imporre, infatti, clausole che prevedono una determinata percentuale di assunzioni di donne o giovani.
Fonte: Anac