Per poter accedere all’agevolazione è necessario che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Le novità introdotte dal decreto Aiuti con riferimento alle percentuali dei crediti di imposta:
- rideterminazione al 15% (era 12%) del credito di imposta per le imprese non energivore, relativo ai consumi del secondo trimestre 2022;
- rideterminazione al 25% (era 20%) del credito di imposta per le imprese non gasivore, relativo ai consumi del secondo trimestre 2022;
- istituzione del credito di imposta al 10% (prima assente) per le imprese gasivore, relativo ai consumi del primo trimestre 2022;
- introdotto il valore forfettario di 59,91 €/MWh del valore del costo medio della materia energia relativa all’ultimo trimestre 2019, per le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019.
Gli aiuti verranno erogati sotto forma di credito d’imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica diventano sottoposti alla normativa “de minimis”, quindi il tetto massimo ottenibile è pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime.
Con l’introduzione del comma 3-bis, l’onere del calcolo del risparmio teorico previsto va a carico del venditore.
Il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.