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Il meccanismo europeo che fa pagare la CO2 contenuta nelle importazioni di acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti entra nella fase dei pagamenti. Prima della dichiarazione sul 2026 gli importatori devono controllare la soglia delle 50 tonnellate, ottenere i dati verificati dai fornitori extra UE e stimare quanto costerà la CO2 importata quest’anno.
Il 5 ottobre la Commissione europea ha pubblicato il prezzo dei certificati CBAM, previsti dal Carbon border adjustment mechanism, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le merci importate nel terzo trimestre, 82,32 euro per tonnellata di CO2 equivalente, dopo i 75,36 euro del primo trimestre e i 75,28 del secondo. Sono i valori che gli importatori di ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità pagheranno per le emissioni incorporate nei beni acquistati fuori dall’Unione nel 2026, anche se i certificati si potranno comprare solo dal 1° febbraio 2027, sulla piattaforma centrale comune gestita dalla Commissione, e andranno restituiti entro il 30 settembre 2027 insieme alla prima dichiarazione annuale. Il prezzo è calcolato come media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle aste delle quote di emissione europee nel trimestre, quello degli ultimi tre mesi dell’anno sarà pubblicato il 4 gennaio e dal 2027 il valore verrà fissato ogni settimana. Il meccanismo, istituito dal regolamento UE del 2023 numero 956, è entrato nella fase definitiva a gennaio, dopo un periodo transitorio di oltre due anni in cui gli importatori si limitavano a comunicare ogni trimestre le emissioni dei beni senza pagare. Lo scopo è applicare alle merci prodotte all’estero lo stesso costo del carbonio che sostengono i produttori europei nel sistema di scambio delle quote, l’Ets, ed evitare che la produzione si sposti verso paesi con regole climatiche meno severe.
Gli obblighi riguardano solo chi supera una soglia. Il regolamento UE del 2025 numero 2083, approvato nell’ottobre 2025 nell’ambito dei pacchetti Omnibus di semplificazione, ha esentato gli importatori che nell’anno solare introducono nell’Unione non più di 50 tonnellate di massa netta di merci CBAM, con l’eccezione di elettricità e idrogeno, per i quali l’esenzione non vale. Secondo la Commissione la soglia esclude circa il 90% degli importatori e lascia nel perimetro il 99% delle emissioni. Il calcolo è cumulativo e, una volta superato il limite, gli obblighi si estendono a tutte le importazioni dell’anno e non solo all’eccedenza, mentre frazionare le operazioni per restare sotto soglia è vietato. Sopra le 50 tonnellate serve la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, che si chiede attraverso il registro CBAM, direttamente o affidandosi a un rappresentante doganale indiretto a sua volta autorizzato, e chi aveva presentato domanda entro il 31 marzo ha potuto continuare a importare in attesa della decisione. In Italia l’autorità competente è il Comitato Ets, l’organismo che presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica gestisce il sistema delle quote e che ha una sezione dedicata al CBAM, i cui componenti sono stati nominati a febbraio. Con la prima deliberazione, adottata il 20 maggio, il Comitato ha concesso la qualifica a 154 soggetti tra importatori e rappresentanti doganali, e un secondo provvedimento è arrivato una settimana dopo. Chi supera la soglia senza autorizzazione rischia una sanzione da tre a cinque volte superiore a quella ordinaria, che è pari alla penalità prevista nell’Ets per le emissioni in eccesso, 100 euro per tonnellata aggiornati all’inflazione.
La prima verifica da fare entro dicembre riguarda proprio le quantità. Da agosto il registro CBAM offre una funzione che somma le importazioni dell’anno e consente di vedere quanto manca alla soglia, accessibile per gli operatori italiani con un profilo da richiedere nel sistema di autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La seconda concerne i dati. Nella dichiarazione annuale l’importatore deve indicare le emissioni incorporate nei beni, cioè la CO2 emessa per produrli, e può usare i valori effettivi comunicati dagli impianti dei fornitori, controllati da un verificatore accreditato, oppure i valori predefiniti pubblicati dalla Commissione per paese e prodotto. I valori predefiniti sono più prudenti e per il 2026 includono una maggiorazione del 10%, che salirà al 20% nel 2027 e al 30% dal 2028, con un’eccezione dell’1% per i fertilizzanti. Per chi acquista da impianti più efficienti della media, i dati effettivi possono quindi tradursi in un numero minore di certificati da comprare. I tempi per ottenerli sono stretti, perché i verificatori accreditati possono accedere al registro CBAM e registrarsi per la fase definitiva solo dal 1° settembre, e le dieci linee guida operative con cui la Commissione ha spiegato a operatori extra UE dichiaranti e verificatori come monitorare e calcolare le emissioni incorporate, settore per settore, sono state pubblicate a metà agosto. Chi non ha ancora chiesto ai fornitori un piano di monitoraggio e la disponibilità a farsi verificare rischia di arrivare alla dichiarazione con i soli valori predefiniti, ed è il momento di inserire nei contratti di fornitura per il 2027 l’obbligo di trasmettere dati verificati.
La terza verifica è il costo. Il numero di certificati da restituire si ottiene dalle emissioni incorporate, ridotte del prezzo del carbonio eventualmente già pagato nel paese d’origine e di una quota corrispondente alle quote gratuite che i produttori europei dello stesso settore ricevono nell’Ets. Le quote gratuite vengono eliminate in modo graduale mentre il CBAM entra a regime, e il fattore che ne misura la parte residua è del 97,5% nel 2026, del 95% nel 2027 e del 90% nel 2028, fino ad azzerarsi nel 2034. Per i beni prodotti con emissioni vicine ai parametri di riferimento europei l’onere effettivo del 2026 è quindi una piccola parte delle emissioni incorporate, mentre pesa di più per chi importa da impianti molto più inquinanti della media o deve ricorrere ai valori predefiniti. Il risultato va moltiplicato per il prezzo del trimestre in cui la merce è entrata nell’Unione e messo a bilancio, sapendo che il pagamento avverrà tra febbraio e settembre 2027.
Dal prossimo anno cambia anche la gestione della liquidità. Dal 2027 il dichiarante dovrà avere sul proprio conto nel registro, alla fine di ogni trimestre, certificati pari almeno al 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno, una quota ridotta rispetto all’80% previsto nella versione originaria del regolamento. Il primo controllo cadrà a fine marzo, e chi importa con continuità dovrà quindi comprare nei primi mesi dell’anno sia i certificati sul 2026, ai prezzi trimestrali già pubblicati, sia una parte di quelli sul 2027, ai prezzi settimanali. La scadenza della dichiarazione annuale è stata spostata dal 31 maggio al 30 settembre, e chi avrà acquistato più certificati del necessario potrà chiederne il riacquisto entro il 31 ottobre, nei limiti fissati dal regolamento.
Il perimetro, intanto, potrebbe allargarsi, il 17 dicembre 2025 la Commissione ha proposto di estendere il CBAM a circa 180 prodotti a valle con un alto contenuto di acciaio e alluminio e di rafforzare le regole contro le pratiche elusive per evitare che la trasformazione dei metalli si sposti fuori dall’Unione e che i beni entrino nel mercato europeo come prodotti finiti, fuori dal meccanismo. Il Consiglio ha adottato la propria posizione il 12 giugno ampliando la lista a circa 200 prodotti, mentre il Parlamento europeo, nel voto in plenaria del 15 settembre, ha chiesto di arrivare a oltre 450 e di abbassare per l’alluminio la soglia di esenzione da 50 a 5 tonnellate. Secondo la ricostruzione dello studio legale internazionale Mayer Brown, il primo trilogo, il negoziato tra Parlamento, Consiglio e Commissione, si è svolto il 20 ottobre a Strasburgo e il secondo è previsto per il 30 novembre, con l’obiettivo di un accordo politico entro fine anno. Per le imprese manifatturiere italiane che, oggi, importano componenti e semilavorati, e non metalli grezzi, l’estensione potrebbe significare entrare nel meccanismo senza aver mai superato la soglia attuale. Le aziende che arriveranno a gennaio con le quantità monitorate, i dati dei fornitori in corso di verifica e una stima del costo potranno comprare i certificati quando servono, senza dover scegliere all’ultimo tra valori predefiniti più cari e sanzioni.
