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Bilancio sociale: un obbligo a vantaggio degli Ets

Debutto del Bilancio sociale nel mondo del Terzo settore per migliorare l’accountability e affermare mission e valori.

di Marianna Iacoviello

 

Gli enti del Terzo settore, quelli più strutturati e le imprese sociali, non sono nuovi alla rendicontazione sociale delle proprie attività, ma con la Riforma del Terzo settore tante altre organizzazioni come le cooperative sociali hanno dovuto e dovranno ancora adeguarsi alle nuove disposizioni normative. Le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” pubblicate in Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 9 agosto 2019, individuano le finalità, i principi di redazione e i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale deve prevedere. Si tratta quindi di un’operazione che richiede tempo e competenze specifiche ma l’intento è quello di fornire a fine anno lo “stato di salute” dell’ente con informazioni complementari a quelle economiche e finanziarie, in modo da permettere a tutti i portatori di interesse (associati, enti pubblici e filantropici, possibili donatori) di riuscire a individuare il valore aggiunto generato dalla propria attività e favorire i processi partecipativi.

Un passo avanti alla rendicontazione
Perché è così importante redigere il Bilancio sociale? Gli impatti sono molteplici e abbracciano diversi ambiti. Sicuramente è un valido strumento di autoanalisi che aumenta la consapevolezza della struttura organizzativa interna offrendo la chiave di lettura idonea all’interpretazione dei valori del bilancio d’esercizio o di eventuali scostamenti con le annualità precedenti. Non si sta parlando quindi di un mero adempimento amministrativo ma di un’opportunità di coinvolgimento che va oltre la semplice fase di rendicontazione annuale. Un punto di partenza che riesce a fornire all’esterno una rappresentazione chiara e univoca del valore sociale generato. Un vero e proprio processo dinamico da cui non si può prescindere poiché necessario a supportare lo sviluppo dei valori dell’organizzazione nel tempo.

Gli enti con obbligo di redazione
La redazione del bilancio sociale è stata resa obbligatoria solo per particolari tipologie di enti al superamento di predeterminate soglie, ma purtroppo alcuni vuoti normativi causano incertezza operativa. Nello specifico i soggetti obbligati, secondo quanto riportato nel Codice del Terzo settore, sono due: tutti gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro (art. 14, comma 1); e i centri di servizio per il volontariato indipendentemente dalla dimensione economica (art. 61, comma 1, lettera l).
Inoltre la nuova disciplina dell’impresa sociale (D.Lgs. 112/2017) stabilisce all’art.9 comma 2 che vi è l’obbligo anche per le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. A tal proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato con la nota n. 5176 del 16 aprile 2021 che l’obbligo scatta per effetto della qualificazione stessa di impresa sociale e il bilancio sociale può essere redatto anche per frazioni di anno con una deroga di un trimestre nel caso in cui lo stesso non produca nel periodo un significativo valore informativo. I gruppi di imprese sociali invece sono tenuti a redigerlo in forma consolidata, cioè evidenziando in modo unitario gli esiti sociali non solo di ciascun singolo ente, ma anche del gruppo nel suo complesso.
Se da un lato sono ben chiari gli obblighi previsti rispettivamente per Aps e Odv, dall’altro non si può dire lo stesso per le Onlus in quanto continuano a essere in vigore normative che non prevedono più la loro qualifica nonostante siano tuttora esistenti. Ancora una volta il Ministero con la nota n. 11029 del 3 agosto 2021 è dovuto intervenire per chiarire che l’obbligo persiste anche per le Onlus in quanto per il legislatore risulta preminente il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rendicontazione e informazione, rispetto alla classificazione dell’ente o all’applicazione o meno completa della riforma.
Gli altri Ets che non sono obbligati possono comunque redigere e pubblicare il Bilancio sociale anche senza rispettare le linee guida ministeriali. Qualora dovessero rispettarle, potranno utilizzare la dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».

Approvazione, deposito e pubblicazione
L’organo a cui compete l’approvazione del Bilancio sociale è stabilito da Statuto e in genere si tratta dell’Assemblea dei soci o del Consiglio d’amministrazione. L’organo di controllo interno all’ente valuta la corrispondenza con le linee guida riportando nel bilancio le attività di monitoraggio svolte in merito al rispetto dei requisiti fondamentali degli Ets: cioè prevalenza delle attività di interesse generale, secondarietà delle attività diverse, conformità delle attività di raccolta fondi e assenza di scopo di lucro.
La pubblicazione del Bilancio sociale deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, anche sul sito internet dell’organizzazione o su quello della rete associativa (per chi vi aderisce ed è sprovvisto di sito proprio).
Tutti gli Ets hanno l’obbligo di deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) mentre le imprese sociali presso il Registro delle Imprese contestualmente al bilancio d’esercizio. Gli Enti Filantropici sono obbligati anche a riportare l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio indicando i beneficiari diversi dalle persone fisiche. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti, il Runts procede con un’ingiunzione ad adempiere l’obbligo assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dallo stesso.

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