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Il Credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per regione:
Piccole Imprese
- Abruzzo (zone assistite) – 35%
- Basilicata, Molise, Sardegna – 50%
- Campania, Puglia, Calabria e Sicilia – 60%
- Puglia (area Taranto) – 70%
- Sardegna (area transizione giusta – Sulcis) – 60%
Medie Imprese:
- Abruzzo (zone assistite) – 25%
- Basilicata, Molise, Sardegna – 40%
- Campania, Puglia, Calabria e Sicilia – 50%
- Puglia (area Taranto) – 60%
- Sardegna (area transizione giusta – Sulcis) – 50%
Grandi Imprese:
- Abruzzo (zone assistite) – 15%
- Basilicata, Molise, Sardegna – 30%
- Campania, Puglia, Calabria e Sicilia – 40%
- Puglia (area Taranto) – 50%
- Sardegna (area transizione giusta – Sulcis) – 40%
Le maggiorazioni di aliquota previste per piccole e medie imprese si applicano solamente per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro. Per gli investimenti delle PMI sopra i 50 milioni di euro si applicano le aliquote stabilite per le grandi imprese.
- Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento; il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato, non risulta cumulabile con il credito d'imposta Transizione 5.0.
- se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
- le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
i progetti di investimento devono avere un importo minimo di 50.000 euro.Per l’agevolazione sono stati stanziati 40 milioni di euro. Il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Criteri e modalità di domanda e fruizione del beneficio saranno definiti da un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
