Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere, che svolgono, in via prevalente, attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO:
- 49.1 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
- 49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri
- 50.1 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- 50.3 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
- 51.1 Trasporto aereo di passeggeri
- 52.2 Attività di supporto ai trasporti
- 55.1 Alberghi e strutture simili
- 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
- 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
- 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
- 77.21.00 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
- 77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- 77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo
- 77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
- 79.9 Altri servizi di prenotazione e attività connesse
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 90.0 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
- 93.1 Attività sportive
- 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- 93.19.92 Attività delle guide alpine
- 96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
- 96.04.20 Stabilimenti termali
devono inoltre:
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria
- disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato di residenza ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali, società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali e non avere in atto debiti erariali.
Il contributo non potrà essere superiore al 50% del valore delle spese ammissibili e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 300.000,00, ferma restando la capienza “de minimis” del soggetto richiedente.
Ciascun progetto dovrà avere una durata di 18 mesi ed essere interamente realizzato comunque entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2026.