I beneficiari dell' agevolazione sono gli agricoltori in forma singola o associata.
Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un sostegno sotto forma diecontributo in conto capitale.
L’intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 40% del valore degli investimenti riconosciuti ammissibili.
Detta intensità, può raggiungere il 60% degli investimenti riconosciuti ammissibili, nei seguenti casi previsti nell’Allegato II del Regolamento 1305/2013:
a) se il soggetto richiedente è un “giovane agricoltore”, come definito dall’art. 2 del Regolamento UE 1035/2013, o si sia già insediato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno al presente bando;
b) se il soggetto richiedente è un’impresa, che opera in zone soggette ai vincoli di cui all’art. 32 del Regolamento UE 1305/2013;
c) se gli investimenti posti a base della domanda di sostegno rientrano tra le operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 1035/2013.
In ogni caso, l’intensità del sostegno pari al 60% non si applica agli investimenti finalizzati alla trasformazione e/o alla commercializzazione.
La attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale deve avere inizio entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e deve concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.