Sono previste due forme di incentivo:
Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro. Il contributo viene erogato con bonifico bancario in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi. È tuttavia possibile ottenere un anticipo fino al 30% dell’importo totale.
Il contributo a fondo perduto può essere aumentato:
- fino a ulteriori 30.000 euro se almeno il 15% delle spese sono destinate alla digitalizzazione e innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica
- fino a ulteriori 20.000 euro per le imprese con i requisiti previsti dall’art 53 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Più precisamente: per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone costituite per almeno il 60% da giovani fino a 35 anni; per le società di capitali con almeno i due terzi quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani; per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo
- fino a ulteriori 10.000 euro per le imprese con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Gli interventi devono essere realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a patto che non venga superato il limite di spesa ammissibile per gli interventi.
Gli incentivi si rivolgono:
- alle imprese alberghiere,
- alle strutture che svolgono attività agrituristica (legge 96/2006)
- alle strutture ricettive all'aria aperta
- nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale compresi di stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili, utilizzabile solo in compensazione dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari)
Il codice tributo è il 7059, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.