- L’aliquota massima applicabile non può essere superiore al 60% dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d’imposta riconosciuto all’impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a euro 9.000.000 annui.
- Il costo effettivo di funzionamento, indicato nella scheda “Credito d’imposta”, all’interno della domanda della piattaforma DGCOL, può comprendere anche le voci di costo relative ai prestiti (esclusivamente gli oneri finanziari – la cd. quota interessi – e gli oneri accessori del prestito quali commissioni e spese per sottoscrizione del prestito, notaio per erogazione mutuo e/o prestiti) e al noleggio film (costo per l’acquisizione di opere coperte da diritto d’autore).
Ai sensi dell’art. 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l’importo del credito di imposta non può superare:
- l’80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.250.000;
- quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.