I progetti finanziabili vengono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, mentre le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La norma indica che nella scelta dei finanziamenti si assicura, per quanto possibile, un’equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni.
La dotazione è di 15 milioni per ciascun anno dal 2018 al 2023.
Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.