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La Regione Piemonte, con l’attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità compensativa”, si propone di incentivare l’uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l’abbandono del territorio montano. Le indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone montane sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.
Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone classificate montane della Regione Piemonte e che sono agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e del decreto n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i. Il quadro complessivo delle norme relative alla figura dell’agricoltore in attività è fornito dalla circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda UNICA, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola.
