Possono usufruire dell'agevolazione esclusivamente gli agricoltori che siano:
a) imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) agricoltori attivi;
c) titolari di Fascicolo aziendale, in cui in particolare deve essere dettagliato il Piano di coltivazione, che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e, che, individui le superfici utilizzate, per ottenere il prodotto oggetto dell’assicurazione, nonché i relativi titoli di conduzione validi per l’intera durata dell’operazione per la quale si richiede il contributo.
Le operazioni ammissibili a sostegno, per la campagna assicurativa 2023, sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.
La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva, tra Compagnie di assicurazione e Organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, o individuale.
Le polizze collettive sono stipulate per conto degli agricoltori associati.
Gli agricoltori, che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall’agricoltore nell’ambito del SGR.
Le polizze devono coprire, esclusivamente, i rischi classificati nell’allegato 1dell'Avviso, come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.
Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza.
Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell’allegato 3 dell'Avviso.
Sono ammissibili le polizze, che prevedono il risarcimento, in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell’agricoltore, ovvero, al valore assicurato in tutti i casi, in cui, il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua.
Se tale valore risulta inferiore all’80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi, in cui, tale valore risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell’indennizzo, che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.
La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.
Le polizze agevolate devono prevedere che, il rimborso dei danni, non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.
La misura del contributo pubblico è pari al 40% della spesa ammessa.
Il termine ultimo per la presentazione dei PAI e per l’informatizzazione delle corrispondenti polizze è fissato al 31 ottobre 2024.
Le domande di sostegno devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2024.