Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande ammissibili annualità 2024 della sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” pari a euro 341.515.325, di cui il 48% di quota FEASR e il 52% di quota nazionale di cui il 36,4% a carico dello Stato e il 15,6% a carico della Regione, nonché dalle ulteriori risorse in corso di assegnazione a tale misura, dalla quale devono essere detratte le spese di transizione necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande delle Misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 e di tutte le domande della Misura 13 annualità dal 2015 al 2022 ritenute ammissibili.
L’indennità minima erogabile è di 250,00 euro per beneficiario. Tale importo è calcolato prima dell’applicazione dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
L’indennità compensativa è un premio annuale concesso per ettaro di superficie agricola ammissibile all’aiuto. Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’indennità è decrescente al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda (degressività).
L’importo dell’indennità per la sottomisura 13.1 è stabilito in:
- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 93,00 Euro/h;
- oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 68,00 Euro/ha;
- oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 0,00 Euro/ha;