La misura mira ad:
- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- favorire l'innovazione e l'introduzione di tecnologie innovative;
- migliorare i risparmi energetici e l’efficienza energetica globale;
- valorizzare le produzioni di qualità.
L’aiuto viene accordato a imprese, indipendentemente dalla dimensione economica, che svolgono almeno una delle seguenti attività:
- produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
- produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Non rientrano in queste categorie di beneficiari, coloro che lavorano prevalentemente (più del 50% delle uve trattate) prodotti in conto lavorazione.
L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo in conto capitale, pari al:
- 40 % per le micro, piccole e medie imprese;
- 20 % per le imprese intermedie;
- 19 % per le grandi Imprese.
Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di euro 20.000,00 ed una dimensione massima di euro 800.000,00.