Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello con queste caratteristiche:
a) hanno durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
d) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000;
L’agevolazione è concessa ai sensi:
a) dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione e nei limiti delle intensità massime di aiuto ivi previste. Qualora la società cooperativa beneficiaria operi in settori esclusi dall’applicazione del Regolamento di esenzione, l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 e 17 del Regolamento di esenzione agricoltura ovvero dal Regolamento de minimis pesca;
b) del pertinente Regolamento de minimis, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso alla società cooperativa per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa.
Per le sole società cooperative costituite da meno di 24 mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
I finanziamenti agevolati non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa.