Sono beneficiari dell'agevolazione i soggetti prestatori le Associazioni di imprenditori agricoli professionali (beneficiari dell’aiuto), cooperative o consorzi costituiti per la gestione di un servizio di sostituzione.
Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, bisogna avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere preventivamente riconosciuto idoneo, in qualità di soggetto prestatore di servizi di sostituzione dalle Strutture regionali competenti;
- deve garantire che a copertura delle spese per i servizi di sostituzione rendicontati per l’anno di riferimento, non sono stati utilizzati altri aiuti comunitari, statali o regionali;
- deve essere in possesso di un’autocertificazione sottoscritta dall’imprenditore agricolo che attesti la necessità della sostituzione, in caso di assenza sua e/o dei coadiuvanti, per ciascun periodo di servizio fruito, mentre, nel caso di sostituzione di un salariato, deve essere in possesso di una autocertificazione sottoscritta dal titolare dell’azienda e controfirmata, per avvallo, dal dipendente che attesti la citata necessità;
Mentre, sono destinatari del servizio (o indiretti dell’aiuto) tutte le piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli operanti sul territorio lombardo, senza alcun vincolo di appartenenza ad organizzazioni. L'accesso è garantito a tutte le aziende che ne faranno richiesta. Le stesse non possono essere destinatarie di sovvenzione diretta ma soltanto di un servizio sovvenzionato.
L’agevolazione si configura come "Contributo a fondo perduto". Però, l’aiuto è concesso sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro ai produttori. Il contributo concesso ai soggetti prestatori del servizio di sostituzione viene riconosciuto sulla base del costo complessivo dei servizi di sostituzione erogati nel corso dell’anno di riferimento, dedotto di eventuali altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.
Per ogni beneficiario è previsto un aiuto fino al 45% dei costi effettivi di fornitura dei servizi di sostituzione, dedotto di eventuali altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.
Non può essere ammesso a contributo il volume di attività riferito al lavoro degli agenti di sostituzione che usufruiscono di altri finanziamenti pubblici.