Le agevolazioni sono concesse nella forma
- del contributo in conto impianti,
- dell’eventuale contributo diretto alla spesa e
- del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).
Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.
I programmi di investimento produttivo possono essere ammessi alle agevolazioni anche alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.
Importo minimo investimenti:
1 milione di euro;
1,2 milioni di euro nel caso di programmi presentati da Contratti di Rete (min. 400 mila euro per soggetto partecipante alla rete)