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Il sostegno alla realizzazione delle attività approvate nell’ambito di un IPCEI deve comportare il cofinanziamento da parte dei beneficiari degli aiuti. L’agevolazione concedibile è rappresentata dal deficit di finanziamento, calcolato in valore nominale rispetto ai costi e alle spese ammissibili relativi alle attività previste dai progetti autorizzati e nei limiti previsti dalla Decisione di autorizzazione. Laddove autorizzato dalla stessa decisione, l’intensità di aiuto concesso ad una impresa beneficiaria può arrivare fino al 100% dei costi ammissibili, nei limiti approvati del deficit di finanziamento. Nel caso degli organismi di ricerca partecipanti ad un IPCEI e non individuati nella Decisione di autorizzazione quali destinatari degli aiuti di Stato, le agevolazioni concedibili possono essere determinate sulla base del massimale dichiarato in sede di redazione del project portfolio
