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I beneficiari delle sottomisura sono gli agricoltori (imprenditori agricoli) o loro associazioni. Nel caso di imprese agricole associate, i titolari delle stesse devono essere imprenditori agricoli.
Per l’ammissibilità dell’istanza è necessario che:
- l’impianto arboreo danneggiato fosse funzionale e conforme a tutti i requisiti di legge, prima dell’evento dannoso;
- il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali; esista un diretto nesso di causalità tra la fitopatia e il danno.
- il beneficiario dovrà risultare essere titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all' INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.
Possono presentare istanza gli agricoltori che, prima della domanda, hanno subito un danno causato dalla fitopatia alla coltura arborea, in ordinario stato colturale, in misura non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato.
L’intensità del sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per l’attuazione delle operazioni ammissibili. L’importo massimo concedibile è pari ad € 200.000,00 per beneficiario, mentre l’importo minimo ammissibile è pari ad € 15.000,00 per beneficiario.
