In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell‟articolo 2135 del codice civile:
a) agriturismo;
b) agricoltura sociale;
c) attività educative/didattiche;
d) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell‟Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell‟Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;
e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
f) selvicoltura, acquacoltura, e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall‟impresa agricola per la cura di spazi non agricoli.
Non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo (25.000 euro);
è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento/beneficiario pari a 180.000 euro.