OBIETTIVO
Realizzare strutture ricettive alberghiere nuove o riconvertire immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera avente i requisiti minimi qualitativi della classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro
BENEFICIARI
- Imprese che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere attive al momento della presentazione della domanda o, in caso di imprese di nuova costituzione, si impegnano ad essere attive entro 90 giorni dalla conclusione dell’i niziativa
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente e di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2, punto 18 del Regolamento 651/2014
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e degli obblighi contributivi
- non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda di contributo, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall’amministrazione regionale, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce
- non trovarsi in condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia
- essere proprietarie degli immobili o terreni su cui insiste l’intervento oggetto della domanda di contributo o titolari di altro diritto reale di durata pari a quella dell’ammortamento del bene finanziato, comunque almeno ventennale
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto variabile.
I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall’articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) del regolamento (UE) 651/2014. 2.
Per i costi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del regolamento, non ammissibili ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (UE) 651/2014, i contributi sono concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2831/2023 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”).
COSA FINANZIA
Finanzia la realizzazione di strutture ricettive alberghiere nuove o riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, risultanti da interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia e comprendenti tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente (v. articolo 4 comma 1 lettere a), b) e c) e comma 2 lettere b), c) e d) della LR 19/2009 – Codice regionale dell’edilizia), consistenti in:
- nuova costruzione
- ampliamento
- ristrutturazione edilizia
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- attività di edilizia libera.
Gli insediamenti devono essere ubicati nell’ambito dei Comuni siti all'interno dei comprensori sciistici o facenti parte della filiera turistica dei comprensori sciistici di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale del 10 settembre 2021, n. 1375, nonché nell’ambito dei Comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici montani di cui rispettivamente agli allegati A e B alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 e nei Comuni di cui all’allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 874 del 27 giugno 2025, pubblicata su B.U.R. n. 28 del 09 luglio 2025.
Spese Ammissibili
- Spese per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere, principali e complementari, compresi gli annessi impianti funzionali alla destinazione alberghiera dell’immobile;
- Spese per l’acquisto di ulteriori immobili (terreni o edifici) necessari all’eventuale ampliamento del progetto qualora la spesa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 56 del regolamento UE 651/2014 e comunque fino al limite massimo del 20 per cento della spesa ammissibile, macchinari e attrezzature
- Acquisto di arredi
- Oneri per le spese tecniche e di collaudo
- Spese connesse all’attività di certificazione della spesa, per l’importo massimo di euro diecimila
SCADENZA
17 ottobre 2025
AMBITO TERRITORIALE
Friuli Venezia Giulia
