Possono usufruire delgi aiuti i seguenti soggetti:
- Apicoltori singoli: apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti di cui all’art. 3 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313;
- Apicoltori associati: le società di persone, le società di capitali e le società cooperative, che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile;
- Enti pubblici.
Per potere essere ammessi all’aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:
- Iscrizione alla Banca Dati Nazionale Zootecnia (BDN – sezione apistica), alla data del 31/12/2023, con il relativo codice sanitario di allevamento;
- Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nella Banca Dati Nazionale Zootecnia (BDN – sezione apistica), nei termini previsti dalla normativa vigente;
- Adesione con un numero minimo di 15 alveari, con riferimento al numero di alveari presenti nella BDN – sezione apistica, per effetto dell’ultimo censimento annuale disponibile;
- Esercizio dell’attività apistica nelle aree eleggibili individuate dalla “Carta delle aree eleggibili per l’intervento apistico PSP 2023-2027– ACA 18” della Regione Emilia-Romagna;
- Sede legale nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- Possesso Partita Iva agricola o combinata.
L’intervento si compone delle seguenti due azioni tra loro alternative:
- Azione 1 “Apicoltura stanziale”;
- Azione 2 “Apicoltura nomade”.
I beneficiari possono presentare domanda esclusivamente per una delle due azioni per ciascun apiario; vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno.
I pagamenti sono concessi annualmente, in maniera forfettaria, in base alle classi di alveari messe ad impegno dai beneficiari.
Gli importi dei pagamenti sono espressi in €/anno/beneficiario, in base alle classi di alveari,complessivamente messi ad impegno.