Con riferimento all’art. 3 comma 1 della Legge regionale n. 30/2013 e s. m. e i., sono destinatari della procedura di accreditamento:
- gli organismi di formazione professionale accreditati secondo la normativa vigente ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica istruzione 29 novembre 2007 (Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- gli istituti professionali statali nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidiarietà, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale. Pertanto, possono presentare domanda di accreditamento per la macro-tipologia formativa
Obbligo di Istruzione ai fini della presente procedura:
- gli Istituti professionali di Stato;
- Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR 1498/2004;
- Organismi formativi esistenti non accreditati che intendano svolgere attività di Istruzione e Formazione Professionale in Obbligo di Istruzione.
Per organismo pubblico e privato che eroga servizi formativi deve intendersi un qualsiasi soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia fra le proprie finalità istituzionali la formazione professionale e che escluda espressamente lo scopo di lucro.