La Sezione Speciale Turismo, ai sensi del comma 1, art. 2 del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 ha una dotazione di 358 milioni di cui: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Una riserva del 50% è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:
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interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio “non arrecare un danno significativo” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01
- assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore turistico
La Sezione interviene con le seguenti modalità:
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la garanzia è concessa a titolo gratuito
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l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro
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sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499
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la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata dalla disciplina emergenziale prevista dal DL Liquidità. Successivamente alla sua scadenza, la copertura della garanzia diretta è fissata nella misura massima del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria
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la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata dalla disciplina emergenziale prevista dal DL Liquidità. Successivamente alla sua scadenza, la copertura della riassicurazione è fissata nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell'80%
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le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all’80% e al 90%, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del 26 gennaio 2012 e s.m.i. (cd decreto Fund Rising)
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non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
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per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti
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la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia
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sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che:
1) il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione
2) il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione