il credito di imposta, pari al 20%:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, entro il 31 dicembre 2022.
Il decreto prevede l'estensione al quarto trimestre 2022 del credito di imposta per acquisto di carburante a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare del 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Il credito di imposta è utilizzabile entro il 31 marzo 2023 esclusivamente in compensazione mediante modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (codice tributo “6987” istituito con la Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022). Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.