Sono ammissibili i progetti che riservano una quota minima dell’investimento a una delle seguenti attività:
- riduzione degli impatti ambientali e transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo
- digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell’investimento complessivo
Le agevolazioni previste sono:
- finanziamento agevolato
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa
Le diverse tipologie di incentivo possono essere concesse anche in combinazione tra loro. La composizione del “mix” di agevolazioni è stabilita sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
L’importo massimo delle agevolazioni per i progetti di investimento, con l’esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, è di 12 milioni di euro.
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere una richiesta di aiuto non superiore a:
- 20 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale
- 15 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale7
Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021 e purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.