OBIETTIVO
La misura finanzia iniziative realizzate attraverso collaborazioni strategiche tra il Fondo per la Repubblica Digitale e altri enti erogatori privati, con l'obiettivo di aumentare le risorse disponibili e sostenere interventi dedicati alla:
- formazione e sviluppo delle competenze digitali;
- inclusione digitale;
- inclusione sociale ed economica;
- inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, con particolare attenzione alle categorie più fragili della popolazione.
Il digitale deve rappresentare un elemento centrale dell'intervento. Sono ammissibili anche progetti più ampi di coesione e inclusione sociale, purché il digitale costituisca uno strumento abilitante per lo sviluppo sociale ed economico dei territori e delle comunità.
BENEFICIARI
Il Regolamento distingue due figure:
Cofinanziatori
Devono essere enti erogatori privati. Sono indicati, a titolo esemplificativo:
- fondazioni di origine bancaria;
- enti filantropici nazionali o internazionali;
- imprese private.
Sono espressamente esclusi come cofinanziatori:
- enti pubblici;
- Comuni;
- Regioni;
- agenzie pubbliche;
- risorse provenienti da bandi ministeriali;
- risorse derivanti da agenzie europee o internazionali.
Di conseguenza, la quota del 50% richiesta dal Regolamento non può essere coperta, ad esempio, mediante un altro contributo regionale, ministeriale o europeo.
Enti attuatori
I progetti devono essere realizzati da soggetti giuridici privati senza scopo di lucro.
Il soggetto responsabile deve inoltre:
- essere privato e senza scopo di lucro;
- essere costituito da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del Regolamento;
- essere costituito con atto pubblico oppure scrittura privata autenticata o registrata;
- avere sede legale in Italia;
- non essere un'associazione di categoria;
- non essere un sindacato;
- non avere svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo.
L'assenza dello scopo di lucro deve risultare espressamente dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Associazioni di categoria e sindacati
Possono partecipare, ma con una limitazione importante:
non possono essere Soggetto responsabile.
Possono invece partecipare al progetto come partner.
Imprese
Le imprese for profit possono essere coinvolte nel progetto, ma esclusivamente come partner e nel rispetto di un limite finanziario preciso.
La quota complessiva di budget attribuita ai partner for profit non può superare il 25% del costo totale del progetto.
La partecipazione dell'impresa deve essere funzionale all'apporto di:
- conoscenze specialistiche;
- competenze;
- risorse umane necessarie alle attività.
Il Regolamento precisa che la partecipazione non deve essere finalizzata alla ricerca del profitto.
Partenariato
La proposta può essere presentata:
- da un singolo soggetto;
- oppure attraverso un partenariato.
Il partenariato può essere composto da un massimo di 6 soggetti complessivi, comprendendo:
- Soggetto responsabile;
- partner non profit;
- eventuali partner for profit.
Tutti i soggetti del partenariato devono avere sede legale in Italia.
Rapporto tra cofinanziatore e partenariato
Il cofinanziatore non può essere contemporaneamente partner del progetto.
Inoltre, il cofinanziatore:
- non può ricevere quote di contributo;
- non può gestire quote del finanziamento;
- non deve avere relazioni economiche con gli enti attuatori;
- non deve presentare legami diretti o indiretti tali da generare un conflitto di interesse con il partenariato.
AGEVOLAZIONE
La proposta deve prevedere un contributo richiesto al Fondo pari ad almeno € 100.000
Il Fondo può sostenere al massimo il 50% del costo complessivo del progetto.
COSA FINANZIA
Il richiedente deve scegliere la linea di cofinanziamento di interesse tra:
- bandi a evidenza pubblica elaborati e promossi congiuntamente dal Fondo per la Repubblica Digitale con altri cofinanziatori in funzione di enti erogatori, su tematiche di interesse comune;
- progetti proposti direttamente da un ente privato senza scopo di lucro e sostenuti almeno al 50% da uno o più cofinanziatori in funzione di enti erogatori;
- progetti individuati congiuntamente dal Fondo per la Repubblica Digitale con altri cofinanziatori, realizzati da enti privati senza scopo di lucro e sostenuti almeno al 50% dai cofinanziatori.
Gli interventi devono necessariamente comprendere attività formative finalizzate all'acquisizione o al potenziamento delle competenze digitali.
Possono rientrare anche interventi di:
- inclusione sociale;
- coesione delle comunità;
- sviluppo sociale ed economico dei territori;
- inclusione delle categorie svantaggiate;
quando lo sviluppo delle competenze digitali costituisce una componente sostanziale dell'intervento.
Target prioritario
Il Regolamento non individua una categoria unica o un'età specifica dei destinatari.
Richiede però particolare attenzione alle categorie più svantaggiate della popolazione e a soggetti per i quali le competenze digitali possano incidere concretamente sull'inclusione digitale e sociale.
La durata deve essere compresa tra minimo 12 mesi e massimo 24 mesi.
SCADENZA
31 dicembre 2026
AMBITO TERRITORIALE
Nazionale
