Beneficiari sono le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), ovvero gruppi di persone, che scelgono di unirsi per autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili, costituitte da:
- cittadini,
- enti locali,
- associazioni,
- condomini,
- terzo settore,
- cooperative,
- enti religiosi,
- piccole e medie imprese.
L'agevolazione consta di due misure:
A) Tariffa incentivante, fissa per 20 anni, riconosciuta sulla quota parte di energia elettrica condivisa e, rivolta a tutto il territorio nazionale. Ad essa posono accedere:
- Comunità energetiche rinnovabili;
- Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
- Sistemi di autoconsumo individuali di energia rinnovabile a distanza che utilizzano la rete elettrica di distribuzione.
La tariffa incentivante è uguale alla parte fissa + la parte variabile, come segue:
- potenza < 200 kW / 80 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh);
- 200 kW < potenza < 600 kW / 70 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh);
- potenza> 600 kW / 60 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh).
La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia (Pz).
La tariffa incentivante aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell’energia (Pz).
E’ prevista una maggiorazione tariffaria pari a:
- +4 €/MWh, per gli impianti ubicati nelle Regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
- +10€./MWh per gli impianti ubicati nelle Regioni del Nord Italia (Emilika Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta, Venetol)..
La domanda di incentivazione, al GSE (Gestore Servizi Enargetici) deve essere presentata, entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.
B) Contributo a fondo perduto, fino al 40% dell'investimento, per chi crea una CER, ed è rivolto ai:
- Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti.
Gli incentivi in forma di tariffa sono cumulabili con i contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 241/2021.