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1. Il contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare il 100% della spesa ammessa e l’importo massimo di euro 500.000,00.
2. I contributi sono concessi in misura percentuale della spesa ammessa.
3. È data facoltà ai soggetti di compartecipare alle spese dell’intervento oggetto della domanda di cui all’articolo 9, in misura fissa del 10% dell’importo complessivo dell’intervento stesso indicato in fase di domanda.
