Le risorse sono assegnate, sotto forma di credito di imposta, agli aventi diritto nella misura del 20% della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre dell’anno 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Per poter presentare domanda, in piattaforma, l’utente dovrà selezionare alternativamente:
• sé stesso, azienda di cui è titolare (ditta individuale);
• aziende di cui è rappresentante legale.
Le domande caricate dovranno contenere gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gas naturale liquefatto relativamente al periodo ammesso a ristoro (1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022) e potranno essere inserite le fatture relative ad acquisti effettuati in Italia con carte (netting).
Il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Inoltre, sarà necessario allegare all’istanza due file .CSV (fatture e targhe) che dovranno contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta:
- File fatture (una riga per ogni fattura indicata):
- Identificativo SDI fattura, ovvero, in caso di acquisti effettuati in Italia con carte (netting), il numero della fattura estera, con il prefisso “net-”.
- Importo totale fattura (al netto dell’IVA);
- Importo fattura relativo acquisto GNL ammesso a ristoro (al netto dell’IVA);
- Chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati.
- File targhe (una riga per ogni targa indicata in fattura):
- Identificativo SDI fattura;
- Targa;
- Contratto di noleggio (SI/NO);
- Codice paese automezzo.
Inviata l’istanza la piattaforma restituirà all’utente il relativo codice identificativo.
Successivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettuerà la verifica sul R.N.A dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria
All’esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti emanerà un decreto (c.d. decreto di concessione) a seguito del quale poi provvede a registrare i singoli aiuti individuali sul RNA.
L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti verrà quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetterà all’Agenzia delle entrate,con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire
dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità saranno comunicate all’Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi