Le agevolazioni di cui al presente Capo III sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.
Il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 15% delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali (macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi).
Possono beneficiare delle agevolazioni del Capo II le imprese:
costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;
costituite in forma societaria;
in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) ed i 35 (trentacinque) anni ovvero da donne