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Il presente bando è riservato agli operatori professionali iscritti al RUOP con sede legale e centri aziendali in Puglia, la cui attività consiste nella riproduzione e commercio all’ingrosso delle piante e che, in seguito all’applicazione delle norme di prevenzione e di eradicazione di organismi nocivi ai vegetali (Reg. UE 2020/1201), hanno distrutto le piante specificate, su base volontaria o per ingiunzione.
Possono beneficiare dell’indennizzo anche le imprese vivaistiche che successivamente alla distruzione delle piante specificate per Xylella fastidiosa abbiano variato la ragione sociale in caso di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autentcate da notaio.
Inoltre, per accedere all'aiuto il richiedente deve:
- essere iscritto al RUOP in qualità di operatore vivaistco, avente sede legale e centri aziendali all'interno del territorio regionale pugliese;
- essere ttolare di fascicolo aziendale su SIAN aggiornato alla data di presentazione dell’istanza, costtuito ai sensi dell’art. 9 DPR 1.12.1999 n.503;
- certificare che la produzione per la quale viene richiesto l’indennizzo ricada nell’ambito territoriale di applicazione attraverso il proprio sistema di tracciabilità aziendale e per le piante specificate sensibili a Xylella fastidiosa subspecie Pauca ST53;
- aver optato per la distruzione volontaria del materiale a seguito di richiesta trasmessa mediante PEC alla sezione Osservatorio fitosanitario o altrimenti essere destnatario di ingiunzione di distruzione;
- detenere copia del verbale ufficiale di avvenuta distruzione del materiale emesso da ispettori della Sezione Osservatorio fitosanitario;
- detenere copia del verbale ufficiale di avvenuta distruzione del materiale emesso da ispettori della Sezione Osservatorio fitosanitario;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposto a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministratva e amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento del consumatore (accordo o piano), liquidazione dei beni o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
L’aiuto non è concesso ove si accerti che la distruzione dei materiali vegetali è conseguenza della negligenza del beneficiario.
L'agevolazione viene concessa sotto forma aiuto a titolo di indennizzo del danno subito dalle imprese vivaistiche ricadenti nei territori interessati dall’applicazione delle misure di prevenzione e di protezione da Xylella fastidiosa soggette al divieto di movimentazione. L’aiuto per singola impresa, al fine di poter riconoscere l’indennizzo alla più ampia platea di beneficiari, non potrà eccedere il valore di 600.000,00 euro.
Dagli aiutI sono detratti eventuali premi assicuratIvi percepiti.
