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Il decreto direttoriale del 5 agosto completa il quadro operativo della nuova edizione della misura del Mimit. Tra gli elementi da tenere d’occhio la scomparsa del punteggio legato ai preventivi, le nuove regole sui controlli in fase di erogazione e una disciplina più puntuale per variazioni societarie e beni agevolati
Per le imprese del Mezzogiorno il calendario è ormai definito: dal 10 settembre sarà possibile predisporre le domande per il nuovo bando Investimenti sostenibili 4.0, mentre lo sportello si aprirà il 6 ottobre, quando partirà la trasmissione delle istanze attraverso la piattaforma di Invitalia. Il decreto direttoriale firmato il 5 agosto e pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’8 agosto mette così l’ultimo tassello operativo a una misura che dispone di 447,6 milioni di euro e punta ancora una volta sulla combinazione tra digitalizzazione della fabbrica, tecnologie 4.0 ed efficientamento dei processi produttivi.
La platea resta circoscritta alle micro, piccole e medie imprese che investono in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, con una riserva del 25% delle risorse destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese, mentre gli investimenti ammessi devono collocarsi tra 750mila e 5 milioni di euro e, in ogni caso, entro il 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.
La struttura dell’agevolazione riprende quella dell’edizione 2025, con una copertura nominale massima pari al 75% delle spese ammissibili, composta per il 35% da contributo in conto impianti e per il 40% da finanziamento agevolato senza interessi, da restituire in un massimo di sette anni, mentre almeno il 25% delle spese ammissibili deve essere coperto con risorse proprie o con finanziamenti esterni privi di sostegno pubblico.
Il cuore del provvedimento di agosto, tuttavia, si trova nelle regole di accesso e di gestione dell’incentivo, perché il decreto direttoriale interviene proprio sui passaggi che possono decidere la sorte della domanda, dalla documentazione iniziale fino ai controlli sui Sal, e rispetto al bando 2025 emergono alcuni cambiamenti destinati ad alleggerire la fase di candidatura e, allo stesso tempo, a rendere più rigorosa quella successiva alla concessione.
Via i preventivi dal punteggio di valutazione
La novità più concreta riguarda i preventivi dei fornitori. Nell’edizione 2025 il decreto direttoriale prevedeva la possibilità di allegare preventivi dettagliati, e nonostante fossero formalmente eventuali, assumevano un’incidenza diretta sul punteggio, poiché concorrevano al punteggio relativo alla fattibilità tecnica del progetto, con descrizione e costo del bene, regime Iva, firma e timbro del fornitore e attestazione sulla possibilità di effettuare la fornitura entro i tempi previsti; quei documenti incidevano inoltre sul criterio della fattibilità tecnica, calcolato attraverso il rapporto tra gli investimenti ammessi corredati da preventivi ritenuti adeguati e il totale degli investimenti ammessi.
Nel decreto direttoriale 2026 quel passaggio scompare. Coerentemente cambia anche la valutazione della qualità della proposta, che viene costruita su due indicatori, la quota degli investimenti riconducibili alle tecnologie 4.0 e la sostenibilità economica del programma, misurata attraverso il rapporto tra il Mol medio degli ultimi due esercizi e gli investimenti ammessi. Il precedente indicatore autonomo della fattibilità tecnica, legato proprio ai preventivi, viene eliminato.
Per le imprese è una semplificazione tutt’altro che marginale, soprattutto nei programmi che comprendono molti macchinari o impianti e che, nelle precedenti finestre, costringevano a raccogliere in anticipo una mole consistente di offerte formalizzate. Rimane naturalmente centrale la capacità di descrivere con precisione investimenti, caratteristiche tecniche e costi nel piano presentato a Invitalia, perché sarà su quelle informazioni che verrà verificata la riconducibilità dei beni alle tecnologie abilitanti previste dalla misura.
La sostenibilità continua a pesare sulla selezione
La semplificazione documentale non attenua il peso assegnato alla componente ambientale: il decreto conferma i punteggi dedicati ai programmi orientati all’economia circolare, all’efficienza energetica, agli obiettivi europei di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e alle imprese che dispongono di sistemi di gestione ambientale oppure di certificazioni di prodotto.
Per i progetti di efficientamento energetico resta la soglia minima del 5% di risparmio sui consumi di energia primaria, calcolata rispetto all’anno precedente alla domanda, mentre per una nuova unità produttiva il confronto viene effettuato attraverso uno scenario controfattuale. Gli interventi che discendono da obblighi normativi possono essere valorizzati soltanto quando generano un risparmio aggiuntivo pari almeno al 20% rispetto ai livelli imposti dalla norma.
Servirà quindi una documentazione tecnica robusta, con perizia giurata per dimostrare il risparmio energetico o il contributo agli obiettivi climatici, mentre per le imprese energivore valgono le prescrizioni sulla diagnosi energetica in corso di validità o sui sistemi di gestione equivalenti previsti dalla disciplina di riferimento. Il decreto consente anche di riunire in un’unica perizia le attestazioni relative all’efficienza energetica e al contributo climatico quando il progetto presenta entrambe le caratteristiche.
Resta inoltre la premialità di tre punti per il rating di legalità e di altri tre punti per la certificazione della parità di genere. Nel nuovo decreto scompare però la specificazione che, nell’edizione 2025, collegava la certificazione di genere alla data del 31 dicembre 2024, e il requisito viene ricondotto al possesso della certificazione alla data di presentazione dell’istanza. I sei punti premiali intervengono durante l’istruttoria e continuano a restare fuori dalla graduatoria che può scattare in caso di esaurimento delle risorse nella stessa giornata.
Lo sportello parte il 6 ottobre, conta il giorno e non il minuto
La preparazione della domanda potrà iniziare alle 12 del 10 settembre, quando la piattaforma consentirà di inserire dati e allegati, generare il modulo, firmarlo digitalmente e ottenere il codice di predisposizione; dalle 10 del 6 ottobre quel codice potrà essere utilizzato per effettuare l’invio formale, con accesso consentito nei giorni lavorativi dalle 10 alle 17.
Anche questa volta il meccanismo attenua la logica del click day al secondo. Le domande vengono ordinate cronologicamente per giornata e tutte quelle trasmesse nello stesso giorno sono considerate pervenute nello stesso momento, qualunque sia l’ora di invio; se le risorse residue non bastano a coprire tutte le istanze della giornata, Invitalia costruisce una graduatoria utilizzando i punteggi sulle caratteristiche economico-finanziarie dell’impresa e sulla sostenibilità ambientale del progetto, con precedenza, a parità di punteggio, per il programma dal costo più basso.
La distinzione ha un peso pratico considerevole perché l’esperienza del 2025 ha mostrato quanto velocemente possa esaurirsi la disponibilità. Lo scorso anno lo sportello si aprì il 20 maggio, che risultò di fatto l’unico giorno utile per concorrere sulle risorse inizialmente disponibili, mentre a giugno fu approvata la graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria e nei mesi successivi furono stanziate ulteriori risorse per consentirne lo scorrimento.
Dopo la concessione aumentano le cautele
Se la domanda iniziale pare sotto alcuni aspetti più leggera, il decreto del 2026 stringe le maglie durante l’erogazione. Le agevolazioni possono essere liquidate in un massimo di tre Sal, ciascuno riferito ad almeno il 25% dell’investimento ammesso, fatta eccezione per il saldo, e l’impresa può continuare a scegliere tra fatture già quietanzate mediante conto corrente ordinario oppure fatture ancora da pagare attraverso il conto corrente vincolato previsto dalla convenzione con il sistema bancario.
Cambiano però le conseguenze di una documentazione incompleta. Nel decreto direttoriale 2025, decorso inutilmente il termine per fornire chiarimenti o integrazioni, Invitalia poteva procedere sulla base dei documenti in proprio possesso, con alcune limitazioni per il saldo; nel testo 2026 la mancata trasmissione delle integrazioni richieste nei termini, oppure l’invio di documenti che non consentano di completare le verifiche, viene espressamente indicato come causa di revoca delle agevolazioni. La previsione opera sia per le fatture quietanzate sia per quelle gestite attraverso il conto vincolato.
Il nuovo provvedimento inserisce inoltre le verifiche sulle erogazioni nel quadro del Codice degli incentivi, il Dlgs 184 del 2025, e disciplina puntualmente i controlli sulla regolarità contributiva, le verifiche previste dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 quando applicabili e quelle effettuate attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. In presenza di irregolarità contributive Invitalia può trattenere dall’erogazione la somma corrispondente e versarla agli enti previdenziali o assicurativi.
Rimane invece il meccanismo che trattiene il 10% del contributo in conto impianti, quota che viene pagata dopo il controllo sull’effettiva realizzazione dell’investimento oppure, per i programmi selezionati nel campione, dopo la verifica in loco del Ministero.
Più regole per beni, cessioni e affitto d’azienda
Il richiamo al Codice degli incentivi produce effetti anche sulla fase successiva alla realizzazione. Sul fronte dei beni agevolati si rafforzano anche le cautele sul loro mantenimento e trasferimento: la disciplina vieta alienazioni, cessioni o distrazioni anticipate e consente la sostituzione dei cespiti diventati obsoleti o inutilizzabili previa comunicazione a Invitalia, mentre l’obbligo generale di mantenimento opera per almeno tre anni dall’erogazione dell’ultima quota o, se successiva, dall’installazione dell’ultimo bene.
Viene inoltre precisata la disciplina delle operazioni societarie. Nei casi in cui l’operazione comporti un subentro nella titolarità dell’agevolazione, il nuovo soggetto viene sottoposto alle verifiche sui requisiti di ammissibilità e sulla capacità di rimborso del finanziamento agevolato. Sono dettagli che possono sembrare lontani dalla fase di domanda e che, per un investimento destinato a durare diciotto mesi e a produrre obblighi per diversi anni, entrano invece direttamente nella pianificazione societaria.
Il confronto
La nuova edizione conserva buona parte dell’impianto costruito dal Mimit a partire dal 2023. Restano la destinazione alle sette Regioni meno sviluppate, il ricorso alle tecnologie Transizione 4.0 come componente prevalente del programma, l’intervallo di investimento tra 750mila e 5 milioni, il tetto del 70% del fatturato, la durata ordinaria di diciotto mesi e l’attenzione privilegiata per economia circolare ed efficienza energetica. Già il bando 2023 aveva introdotto questa impostazione nel quadro del PN Ric 2021-2027, mentre l’edizione 2025 l’aveva riproposta con una dotazione iniziale di circa 300,5 milioni di euro.
Il 2026 porta in dote quasi 147 milioni in più rispetto allo stanziamento iniziale del 2025, arrivando a 447,6 milioni, e interviene soprattutto sulla macchina amministrativa. La cancellazione del criterio di fattibilità tecnica fondato sui preventivi riduce il lavoro preliminare per l’impresa, mentre l’applicazione del nuovo Codice degli incentivi irrigidisce controlli e conseguenze nella fase di erogazione; emerge così una misura che facilita l’ingresso allo sportello e pretende maggiore disciplina una volta ottenuta la concessione.
Ed è probabilmente questo il punto su cui le imprese dovranno concentrare la preparazione nelle settimane che precedono settembre, perché il progetto dovrà arrivare alla piattaforma con una struttura economica solida, una componente 4.0 chiaramente identificabile e, quando si punta sulla sostenibilità, con perizie e dati energetici già costruiti con cura. La precedente edizione ha dimostrato che lo spazio temporale dello sportello può ridursi rapidamente, e il fatto che le domande della stessa giornata siano equiparate attenua la pressione dell’orario senza eliminare quella sulla qualità del dossier.
