L’intervento mira a sostenere attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell’Unione Europea, al fine di:
- promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori;
- incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell’UE;
- informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all’utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità, anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni;
- favorire l’integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.
Sono beneficiari i seguenti soggetti, anche in forma associata,:
- Associazioni di produttori che partecipano ai Regimi di qualità
- Gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica
- Organizzazioni di produttori e le loro associazioni
- Organizzazioni interprofessionali;
- Consorzi di tutela (riconosciuti dal MASAF);
- Cooperative agricole e loro Consorzi
- Reti di impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno
- ATS
- ATI.
Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa comunitaria possono realizzare attività di promozione attinenti al comparto ortofrutticolo a valere sugli interventi di Sviluppo Rurale (CSR) per i prodotti tutelati da regime di qualità riconosciuti dall’UE, purché le stesse attività non vengano realizzate nell’ambito dei programmi operativi finanziati dall’intervento settoriale del primo pilastro.
L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione in conto capitale pari al 70%.
L’importo complessivo della spesa di progetto deve essere:
- uguale o superiore a € 30.000,00 (trentamila/00);
- inferiore o uguale a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
I tempi di completamento del progetto sono fissati in 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, salvo tempistiche diverse derivanti da circostanze particolari indipendenti dalla volontà del beneficiario (ad esempio termine durata di un evento che va oltre il 12° mese).