OBIETTIVO
Contrastare la povertà energetica, incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell’edilizia residenziale pubblica che determinano un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30 per cento
BENEFICIARI
Enti Territoriali e loro enti strumentali, proprietari e/o gestori di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica a condizione che abbiano la disponibilità dell’edificio ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento
Soggetti Destinatari del sostegno finanziario sono le ESCo, organizzate in forma di impresa, singola o aggregata, che realizzano i progetti di Investimento
Laddove i lavori di riqualificazione energetica su edifici di Edilizia Residenziale Pubblica siano aggiudicati da parte dei Soggetti Beneficiari alla ESCo in forma associata (a titolo esemplificativo, un Consorzio ovvero un Contratto di Rete ovvero a forme aggregate, come ATI), la ESCo dovrà essere la mandataria o la capogruppo
Solamente in caso di Società di Scopo è consentito alla suddetta Persona giuridica presentare istanza di ammissione al GSE
AGEVOLAZIONE
Il sostegno finanziario concedibile è costituito da due parti:
- la sovvenzione, pari al massimo al 65% del valore del progetto d’investimento dichiarato ammissibile, che viene erogata dal GSE alla ESCo
- un prestito, facoltativo, non superiore al 35% del valore del progetto d’Investimento, erogato dalle Banche convenzionate
L’erogazione della sovvenzione può avvenire:
- a fronte della presentazione di apposita garanzia, mediante la corresponsione di un anticipo della stessa, nella misura massima del 30% del suo importo
- un importo a titolo di SAL intermedio al raggiungimento del 50% dei costi ammissibili determinati in fase di ammissione
- un importo a titolo di SAL al raggiungimento del 75% dei costi ammissibili determinati in fase di ammissione
- un saldo finale al termine dei lavori
COSA FINANZIA
Progetti di investimento finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica su edifici di Edilizia Residenziale Pubblica finalizzati agli interventi di:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche ovvero a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
- sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a biomassa
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con sistemi ibridi a pompe di calore
È consentita la realizzazione dei predetti interventi mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio
In tali casi, valgono le seguenti condizioni:
- la superficie degli interventi ammessi sarà calcolata sulle condizioni ex post
- è possibile prevedere un ampliamento massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti
Il Progetto, inoltre, deve:
- avere un costo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro ed essere riferito a uno o più edifici di titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali
- determinare, per ogni edificio, un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30% dell’indice di prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren
- comprendere edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del DM 9 aprile 2025
- essere provvisto di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica come definito dall’Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
I singoli edifici compresi nel progetto di investimenti devono essere:
- edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica, in titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali
- dotati di un impianto centralizzato di climatizzazione o dovranno essere dotati, all’esito degli interventi di efficientamento, di un impianto centralizzato di climatizzazione
Spese ammissibili
Impianti
Opere edili
SCADENZA
Dal 1 al 29 settembre 2025
AMBITO TERRITORIALE
Nazionale
